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| IDG780610247 | |
| 78.06.10247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| assenza per malattia, dovere di fedelta' e licenziamento
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| nota a trib. savona 18 agosto 1977
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| Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 34-35
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74472; d74700
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| la sentenza annotata da' un' interpretazione corretta dell' art. 2105
codice civile e fa un' esatta applicazione dei principi di
correttezza e buona fede nel settore dei licenziamenti collegati alla
malattia del lavoratore. la sentenza ha ritenuto legittimo il
licenziamento per giusta causa del lavoratore che, durante lo stato
di malattia, svolge un' attivita' lavorativa presso terzi (nella
specie attivita' di gestione del bar trattoria condotto dalla moglie)
in quanto detto comportamento costituisce una violazione del dovere
di fedelta' di cui all' art. 2105 codice civile. nella nota si
osserva che nella fattispecie vi sono degli elementi che rendono
ingiustificata la posizione del lavoratore, quali la doppia
retribuzione e l' illecito arricchimento ai danni degli istituti
previdenziali per gli indennizzi di malattia. particolare riguardo
dovrebbe aversi, per valutare la sussistenza della giusta causa, alla
condotta concreta del lavoratore, al fine di accertare se vi e' stata
frattura nel rapporto di fiducia intercorrente con il datore di
lavoro sotto il profilo della fedelta', della collaborazione e
correttezza contrattuale.
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| art. 2105 c.c.
art. 2119 c.c.
art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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