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123939
IDG780610251
78.06.10251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pera giuseppe
sciopero anno zero
Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 23-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7132
l' a. affronta il problema delle modalita' di attuazione dello sciopero e ricorda la sentenza della corte costituzionale in data 28 dicembre 1962 n. 124, ove si afferma il principio che lo sciopero non puo' essere attuato in modi tali da porre in pericolo gli impianti o danneggiare le apparecchiature. rileva come in giurisprudenza si giunga spesso, in tale materia, a conclusioni opposte e come talvolta si diano al problema soluzioni basate piu' su considerazioni di equita' che su motivazioni di ordine razionale. altre volte invece soluzioni di compromesso sono formalizzate in accordi conclusi in sede giudiziaria. esaminando le ipotesi estreme di singole astensioni dal lavoro attuate all' improvviso, l' a. ricorda come la corte di cassazione con la sentenza in data 17 ottobre 1961 n. 2183 ebbe a escludere l' obbligo di un congruo preavviso in difetto di una esplicita previsione legislativa. l' a. osserva tuttavia che tale orientamento, costantemente seguito fino ad oggi, dovrebbe essere rivisto anche in base al principio di buona fede come elaborato dalla piu' recente civilistica.
c. cost. 28 dicembre 1962, n. 124 art. 40 cost. art. 1375 c.c. cass. 17 ottobre 1961, n. 2183
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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