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123987
IDG781000273
78.10.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. ii grado treviso 15 dicembre 1977, n. 104
Boll. trib., an. 45 (1978), fasc. 9 (15 maggio), pag. 714-715
d23104
l' a., aderendo alla decisione annotata, rileva che e' assurdo pretendere che una valutazione precedente di un immobile compravenduto faccia stato tra le parti e nei confronti del fisco essendo la precedente valutazione inopponibile all' attuale acquirente estraneo al primo procedimento valutativo. e cio' ancora piu' vero, secondo l' a., in quanto la precedente valutazione (effettuata ai fini dell' imposta di successione) fu effettuata in sede di eccezionale facilitazione per la definizione delle pendenze, con conseguente scarsa attendibilita'.
art. 2909 c.c. art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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