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123995
IDG781000281
78.10.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. i grado milano 11 gennaio 1978
Boll. trib., an. 45 (1978), fasc. 10 (30 maggio), pag. 791-792
d23154; d23159
l' a. condividendo la decisione annotata afferma, circa la prima parte della sentenza che l' obbligo di fatturazione (in relazione al quale deve essere corrisposta l' iva indipendentemente dalla riscossione) e' considerato coevo all' effettuazione delle operazioni soggette, ed indipendentemente dall' effettivo pagamento. circa la seconda parte della decisione, l' a. la condivide in termini di equita', poiche' l' abbandono da parte dell' amministrazione della pena pecuniaria per violazioni dovute ad errore sulla vicenda di una norma e' da applicarsi restrittivamente, in quanto, dato il susseguirsi di disposizioni le sanzioni potrebbero essere sempre disapplicate.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.m. 1 settembre 1931
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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