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123996
IDG781000282
78.10.00282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. i grado cagliari 11 luglio 1977, n. 218
Boll. trib., an. 45 (1978), fasc. 10 (30 maggio), pag. 792-793
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23156; d23159; d40744
l' a. aderisce alla prima parte della sentenza, ricordando che una volta ammessa la natura giurisdizionale delle commissioni la sospensione dei termini in periodo feriale e' una necessaria conseguenza, operante, come termine processuale anche nei confronti del ricorso introduttivo. l' a. critica invece la seconda parte della decisione ritenendo che la normativa iva in materia di sanzione fa esplicito richiamo alle previgenti disposizioni che non contrastino con il decreto n. 633 del 1972, mentre sussiste tuttora il potere discrezionale di moderare la misura di alcune sanzioni.
l. 7 ottobre 1969, n. 742 art. 73 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 63 l. 7 gennaio 1929, n. 4 d.m. 1 settembre 1931
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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