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124011
IDG781000297
78.10.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de falco antonio
gli atti delle cooperative. trattamento tributario ai fini del registro, dell' i.v.a. e dell' i.n.v.i.m.
Riv. leg. fisc., an. 73 (1978), fasc. 4, pag. 641-652
d31230; d1820; d24057; d23150; d23106; d23246; d23155
esaminando la disciplina fiscale degli atti delle cooperative, l' a. osserva che non si presenta alcun problema per le cooperative operanti nel settore commerciale, che sono soggetti passivi ai fini dell' iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e sono pertanto tenute ai relativi adempimenti. per le operazioni di credito poste in essere dalle cooperative si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22, comma 2 e 74, comma 4, del decreto n. 633 del 1972. per quanto riguarda le cooperative edilizie ed agricole, l' a. riferisce le precisazioni fornite dal ministero delle finanze in merito alla tassazione degli atti relativi: registrazione gratuita di atti costitutivi, modifiche statutarie, aumenti di capitali, ammissione e recesso di soci; tassa fissa di registro per gli atti stipulati dalle cooperative in presenza dei requisiti richiesti dalla legge; tassa fissa per cooperative agricole ed edilizie solo nel caso di prima assegnazione ai soci di terreno od alloggio, sulla retrocessione e sulle successive assegnazioni; tassa fissa di registro ed ipotecaria ridotta ad un quarto per acquisti di aree fabbricabili da parte delle cooperative edilizie; tassa fissa di registro ed ipotecaria per acquisti di terreni da parte di cooperative agricole; imposta sostitutiva dello 0,25% per il credito alla cooperazione; iva al 14% per acquisti di fabbricati non ultimati; tassa fissa di registro ed ipotecaria per l' assegnazione di fondi rustici ai soci di cooperative. ricordati gli orientamenti ministeriali in tema di assegnazione di cassa ai soci di cooperative e di tassazione delle cooperative agricole ai fini dell' iva, l' a. precisa l' inapplicabilita' dell' invim alle assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare.
art. 22 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 74 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 61 comma 1 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 art. 8 comma 3 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1421 l. 12 marzo 1968, n. 386 art. 16 n. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 18 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 79 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 2 comma 3 lett. g d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 34 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 d.lg.c.p.s.14 dicembre 1947, n. 1577 l. 17 febbraio 1971, n. 127 art. 148 r.d. 29 aprile 1938, n. 1165
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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