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124012
IDG781000298
78.10.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a comm. ii grado siena 14 maggio 1977, n. 57
Iva trib. er., an. 7 (1977), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 263
d23156; d2194
l' a. riferisce che la giurisprudenza tributaria ritiene che sussista omissione giuridicamente rilevante sia nel caso di omesso compimento di attivita' dovuta sia nel caso di svolgimento della stessa dopo la scadenza di un termine perentorio e che nell' ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione periodica ai fini dell' iva siano inapplicabili sia la procedura di oblazione prevista dall' art. 15 della legge n. 4 del 1929 sia la procedura di definizione di cui all' art. 58 del decreto n. 633 del 1972. l' a. osserva che l' art. 75 della legge sull' iva e' norma di richiamo in materia di accertamento di violazioni e sanzioni solo per i casi di carenza di una precisa attuazione di norme e che la procedura di oblazione di cui all' art. 58 del decreto sull' iva e' circoscritta all' attivita' di controllo realizzata a norma dell' art. 52, non applicabile quando sia gia' intervenuto l' accertamento dell' ufficio. l' a. conclude affermando che si tratta di norma sanzionatoria autonoma (non di attuazione di precedente normativa) e trova conferma dell' esattezza di tale tesi nell' esistenza di una disposizione (art. 58) che concede agevolazioni e riduzioni di sanzioni nei casi in cui il contribuente regolarizzi la propria posizione spontaneamente ed in termini brevi.
art. 15 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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