| 124014 | |
| IDG781000301 | |
| 78.10.00301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| ghini alfonso
| |
| l' esonero da imposizione dei cosiddetti aumenti gratuiti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 241-248
| |
| | |
| d23063; d23073; d23068; d23077; d21801
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ricorda che in base alla legge n. 904 del 1977 in caso di
aumento del capitale delle societa' di capitali mediante passaggio di
riserva a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l' aumento
gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non
costituiscono reddito imponibile dei soci ai fini dell' irpef o dell'
irpeg e non danno luogo all' applicazione della ritenuta sui
dividendi; il rimborso del capitale ai soci effettuato nei 5 anni
successivi e' considerato come distribuzione di utili fino a
concorrenza dell' ammontare delle riserve imputate al capitale. tali
agevolazioni si applicano agli utili la cui distribuzione, anche a
titolo di acconto, sia deliberata dal 18 dicembre 1977. secondo la
disciplina civilistica l' assemblea puo' aumentare il capitale
imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi
speciali iscritti in bilancio e le azioni di nuova emissione devono
avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione ed essere
assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle
possedute; l' aumento di capitale puo' attuarsi anche mediante
aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. precisato
sulla scorta di tale disciplina quali sono le somme disponibili per
la capitalizzazione e come l' esonero a favore dei soci assuma
carattere definitivo se nei 5 anni seguenti non viene disposta alcuna
riduzione di capitale (ai sensi dell' art. 2445 del codice civile),
l' a. illustra i criteri dell' eventuale imposizione in via
successiva da attuare ai sensi dell' art. 27 del decreto n. 600 del
1973 e degli artt. 45, 12, 55 e 53 comma 2 del decreto n. 597 del
1973.
| |
| l. 16 dicembre 1977, n. 904
art. 2442 c.c.
art. 2445 c.c.
art. 27 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 53 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |