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124015
IDG781000302
78.10.00302 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
merlino rolando
l' imposta sul reddito delle persone fisiche. gli oneri deducibili. esclusioni da rivedere
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 5 (15 marzo), pag. 313-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23033; d23063; d2124; d200; d202
l' a. ricorda gli oneri deducibili ai fini dell' imposta complementare progressiva sul reddito ai sensi dell' art. 8 del decreto n. 3062 del 1923 istitutivo dell' imposta e dell' art. 136 del testo unico delle imposte dirette, che non amplio' l' ambito degli oneri deducibili (interessi passivi a carico del contribuente, imposte afferenti i redditi, somme ritenute e versate per fini previdenziali e premi per le assicurazioni sulla vita, spese, passivita' e perdite inerenti alla produzione dei redditi), ma coordino' e preciso' le condizioni richieste per il mantenimento di quelli previsti nella legislazione anteriore. l' art. 10 del decreto sull' irpef ha ampliato l' ambito delle deduzioni dal reddito complessivo, comprendendo tra gli oneri deducibili le spese per cure mediche e chirurgiche, le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria e le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico od archeologico. non ha pertanto risolto la questione della deducibilita' della spesa per l' abitazione, la cui esclusione da' luogo a duplicazione d' imposta ed a sperequazioni tributarie contrastanti con i principi costituzionali di uguaglianza e capacita' contributiva. l' a. auspica pertanto l' inclusione tra gli oneri deducibili (sia pure con gli opportuni limiti) della spesa per l' abitazione, nonche' della spesa per l' assicurazione contro i rischi automobilistici. al riguardo l' a. ritiene che l' argomento decisivo a favore della deducibilita' sia quello dell' obbligatorieta' per legge dell' assicurazione, che l' assimila ad una tassa vera e propria.
art. 8 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062 art. 136 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 2 n. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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