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124019
IDG781000306
78.10.00306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cinti noe'
la rettifica degli errori in materia tributaria
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 6 (31 marzo), pag. 377-389
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21510; d23102; d23133; d21551
premesso che anche la legislazione tributaria piu' recente ignora praticamente la possibilita' dell' errore come vizio dell' espressione della volonta' nella formazione di atti costituenti presupposto dell' imposizione o lo considera come cosciente o voluta alterazione della realta', l' a. osserva che per l' eventualita' di errori commessi nella redazione della dichiarazione fiscale e' rilevante considerare la natura della stessa come manifestazione di attitudine impositiva costruita dallo stesso contribuente. esaminando la possibilita' di rimedi o rettifiche consentiti secondo la disciplina dei principali tributi, l' a. rileva che ai fini dell' imposta di registro e del gruppo di tributi che sono disciplinati dalla legge di registro per la procedura e l' accertamento gli errori commessi nella redazione di atti e scritture sono i meno facilmente rimediabili. segnala in materia un interessante intervento ministeriale inteso a ripudiare la tesi dell' irretrattabilita' della dichiarazione considerata come confessione extragiudiziale o come prova valida solo contro il contribuente ed a colpire la realta' dei fatti economici e non la loro descrizione imprecisa ed erronea, consentendo la rettifica della denuncia erronea e la possibilita' della sua sostituzione con quella corretta in sede di liquidazione del tributo. l' a. rileva che la legislazione doganale appare nel suo complesso informata ad una maggiore comprensione delle difficolta' delle dichiarazioni e della possibilita' di correggere gli errori non voluti. ricordata la facolta' degli uffici in materia di imposte dirette di correggere gli errori materiali di calcolo presenti nelle dichiarazioni, l' a. considera infine i possibili errori materiali nelle decisioni delle commissioni tributarie, che possono essere corretti dalle commissioni stesse.
art. 36 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 57 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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