Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124022
IDG781000309
78.10.00309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cocivera benedetto
macellazione e vendita diretta al dettaglio di prodotti zootecnici da parte di produttori singoli o associati
nota a parere cons. stato sez. i 12 novembre 1976, n. 2049
Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 116-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d91214
l' a. riferisce che secondo il consiglio di stato l' autorizzazione alla vendita delle carni degli animali allevati nel fondo non puo' essere concessa sia perche' la vendita dei prodotti agricoli puo' essere autorizzata dal sindaco del comune in cui deve avvenire solo se si tratta di prodotti ottenuti nei fondi per coltura o allevamento e non anche per i prodotti trasformati quando la trasformazione esorbita dall' esercizio normale dell' agricoltura sia perche' la vendita al pubblico della carne richiede un' attivita' organizzata, impianti e mezzi particolari tali da concretare un' attivita' estranea all' agricoltura. dissentendo dall' avviso del consiglio di stato l' a. critica la premessa da cui lo stesso muove per negare l' autorizzazione alla vendita delle carni, cioe' la necessita' di un' attivita' organizzata intesa a provvedere ad indispensabili preliminari consistenti nella macellazione del bestiame, nella lavorazione, conservazione e trasporto delle carni. osserva che l' attrezzatura per il trasporto e la conservazione sono attivita' necessarie per tutte le vendite di prodotti agricoli, sia che avvengano sul fondo sia che avvengano fuori del fondo. sotto il profilo giuridico rileva inoltre che secondo un principio giurisprudenziale consolidato l' attrezzatura necessaria per la vendita non puo' considerarsi estranea all' impresa agraria. escluso che nel caso di macellazione e vendita delle carni di animali allevati sul fondo possa parlarsi di trasformazione eccedente l' esercizio normale dell' agricoltura, l' a. sottolinea i riflessi della legge n. 59 del 1963 (che consente la vendita dei prodotti agricoli al dettaglio fuori del fondo) sull' attuale giurisprudenza secondo cui la vendita di prodotti agricoli al di fuori del fondo non e' consentita e da' luogo a reddito d' impresa.
art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 l. 9 febbraio 1963, n. 59
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati