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124034
IDG781000323
78.10.00323 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
l.p.
sul trattamento tributario ante riforma degli interessi sui libretti di deposito a risparmio con scadenza non inferiore a 4 anni
nota a comm. centr. sez. xv 19 gennaio 1978, n. 1018
Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 81-85
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23027; d2160; d3150
l' a. riferisce che in merito alla questione relativa all' applicabilita' o meno del regime agevolato previsto dall' art. 1 della legge n. 1228 del 1962 (imposta in abbonamento del 15% in sostituzione dell' imposta di ricchezza mobile di categoria a) anche agli interessi sui libretti di deposito a risparmio con scadenza non inferiore a 4 anni sia il ministero delle finanze sia la commissione tributaria centrale si sono espressi in senso negativo: il primo per la considerazione che i titoli in questione non sono espressamente indicati tra quelli agevolati (in quanto i libretti di deposito hanno caratteristiche diverse dai certificati di deposito), la seconda per il motivo che le relative somme, a differenza di quelle dei certificati di deposito, possono essere svincolate e ritirate in qualunque momento. precisato anzitutto che "certificato di deposito" e' ogni titolo che faccia fede del deposito bancario di una somma di denaro e che pertanto sono tali sia il certificato di deposito sia il libretto a risparmio, l' a. osserva che le finalita' perseguite dalla legge n. 1228 del 1962 (estendere ad istituti ed aziende di credito la possibilita' di fruire nella raccolta di fondi a medio e lungo termine di un regime fiscale agevolato) risultano appagate anche dai libretti di deposito emessi nell' intento di favorire le preferenze dei depositanti verso tali titoli e di espandere con cio' il volume della provvista. l' a. sostiene infine, in contrasto con la tesi ministeriale e giurisprudenziale, che la possibilita' di rimborso prima di 4 anni dall' emissione e' comune ai libretti di deposito a risparmio ed ai certificati di deposito: tale circostanza e' tale da escludere un diverso trattamento tributario e da dimostrare anzi l' equivalenza dei 2 tipi di titoli anche sotto il profilo fiscale.
art. 1 comma 3 lett. b l. 27 luglio 1962, n. 1228
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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