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| IDG781000323 | |
| 78.10.00323 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| l.p.
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| sul trattamento tributario ante riforma degli interessi sui libretti
di deposito a risparmio con scadenza non inferiore a 4 anni
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| nota a comm. centr. sez. xv 19 gennaio 1978, n. 1018
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| Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 81-85
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23027; d2160; d3150
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| l' a. riferisce che in merito alla questione relativa all'
applicabilita' o meno del regime agevolato previsto dall' art. 1
della legge n. 1228 del 1962 (imposta in abbonamento del 15% in
sostituzione dell' imposta di ricchezza mobile di categoria a) anche
agli interessi sui libretti di deposito a risparmio con scadenza non
inferiore a 4 anni sia il ministero delle finanze sia la commissione
tributaria centrale si sono espressi in senso negativo: il primo per
la considerazione che i titoli in questione non sono espressamente
indicati tra quelli agevolati (in quanto i libretti di deposito hanno
caratteristiche diverse dai certificati di deposito), la seconda per
il motivo che le relative somme, a differenza di quelle dei
certificati di deposito, possono essere svincolate e ritirate in
qualunque momento. precisato anzitutto che "certificato di deposito"
e' ogni titolo che faccia fede del deposito bancario di una somma di
denaro e che pertanto sono tali sia il certificato di deposito sia il
libretto a risparmio, l' a. osserva che le finalita' perseguite dalla
legge n. 1228 del 1962 (estendere ad istituti ed aziende di credito
la possibilita' di fruire nella raccolta di fondi a medio e lungo
termine di un regime fiscale agevolato) risultano appagate anche dai
libretti di deposito emessi nell' intento di favorire le preferenze
dei depositanti verso tali titoli e di espandere con cio' il volume
della provvista. l' a. sostiene infine, in contrasto con la tesi
ministeriale e giurisprudenziale, che la possibilita' di rimborso
prima di 4 anni dall' emissione e' comune ai libretti di deposito a
risparmio ed ai certificati di deposito: tale circostanza e' tale da
escludere un diverso trattamento tributario e da dimostrare anzi l'
equivalenza dei 2 tipi di titoli anche sotto il profilo fiscale.
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| art. 1 comma 3 lett. b l. 27 luglio 1962, n. 1228
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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