| lo "statuto dei lavoratori" italiano e' un fatto legislativo senza
precedenti in ogni altro paese. la sua base costituzionale va
ricercata negli artt. 2 e 3 della costituzione italiana e il suo fine
principale e' quello di garantire l' esercizio dei diritti dell' uomo
sul posto di lavoro. molti dei suoi istituti, quali la figura del
"delegato sindacale", derivano dalla evoluzione sociologica del
sindacato in italia dal 1953 in poi. sue principali caratteristiche
sono lo sforzo di superare la distinzione tra la rappresentanza
sindacale e quella elettiva dei lavoratori, una maggiore incisivita'
della presenza sindacale nella azienda nonche' una maggiore
estensione del campo d' applicazione della legge (si veda ad esempio
il concetto di "unita' aziendale") rispetto al suo modello ispiratore
costituito dalla legge francese del 1968. i piu' rilevanti istituti
previsti per attuare le liberta' sindacali nell' azienda sono tre: le
rappresentanze sindacali d' azienda, l' assemblea e il referendum. la
rappresentanza sindacale deve costituirsi "in seno" ai sindacati
previsti dalla legge (i piu' rappresentativi). trattasi di una
formula deliberatamente ambigua che trascura di tipizzare questo
istituto a differenza di quanto attuato dalla legge francese. cio' ha
determinato la "coabitazione" dei rappresentanti elettivi con quelli
designati dal sindacato. il diritto assembleare spetta a ciascun
lavoratore. cio' costituisce un' ulteriore differenza rispetto alla
normativa francese. attraverso l' assemblea il lavoratore, a
prescindere dalla sua appartenenza o meno ad una organizzazione
sindacale, puo' inserirsi nella dialettica aziendale. il referendum,
generale o di categoria, va esercitato nell' ambito di tassative
formalita'. in pratica e' rimasto inutilizzato. altri punti
qualificanti dello statuto dei lavoratori sono le prerogative delle
rappresentanze sindacali per l' utilizzazione dei locali, il diritto
di affissione, la retribuzione per le attivita' svolte in orario di
lavoro o nei periodi di congedo appositamente richiesti. particolare
tutela e' offerta al lavoratore in materia di licenziamento con
speciali garanzie per i dirigenti sindacali. sanzioni sono previste
per reprimere comportamenti antisindacali del datore di lavoro
analogamente, anche se in modo piu' severo, a quanto previsto dalla
legge americana "wagner" del 1963. in conclusione, le liberta'
sindacali trovano in italia protezione "aperta", non di pure
intenzioni, idonea a collegare la dirigenza sindacale con la sua
"base".
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