| l' a. analizza la figura criminosa di cui all' art. 13 legge 6 agosto
1967 n. 765; questo articolo sanziona penalmente la violazione, nella
esecuzione delle opere edilizie, delle norme, delle prescrizioni e
delle modalita' esecutive indicate nella licenza edilizia. appare,
quindi, evidente come la configurabilita' del reato in parola postuli
il preventivo rilascio della licenza edilizia, ricadendosi in caso
contrario nel reato di costruzione senza licenza, c.d. costruzione
abusiva. pertanto, secondo l' a., la nozione giuridica del reato in
esame va trattata negativamente rispetto alla figura del reato di
costruzione senza licenza, la quale si verifica tanto quando si
tratti di costruzione senza licenza, quanto nell' ipotesi in cui ci
si trovi fuori della mera rispondenza, cioe' una costruzione che
quantitativamente, nella sostanza del manufatto o nella destinazione,
richiami la esecuzione di opere senza licenza. l' a. espone, le linee
su cui si e' orientata la giurisprudenza del supremo collegio in
ordine a questo reato; la corte ha, tra l' altro, precisato che le
modalita' fissate nella licenza consistono principalmente in quelle
buone regole dell' arte di costruire che, in relazione alle
peculiarita' di una determinata opera, o sono gia' fissate nei
particolari costruttivi della progettazione, o, in mancanza o a
rettifica della progettazione, sono nella stessa licenza meglio
specificate. l' a. conclude rilevando la natura permanente del reato
de quo e la sua oblazionabilita'.
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