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124074
IDG780900557
78.09.00557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pezzinga attilio
accesso e perquisizione nella legge sull' i.v.a. (art. 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633)
Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 1, pag. 7-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538; d2315
l' a. analizza l' art. 52 della legge sulla imposta sul valore aggiunto il quale attribuisce agli uffici iva il potere di disporre l' accesso di impiegati dell' amministrazione finanziaria nei locali destinati all' esercizio di attivita' commerciali; ove pero' questi locali siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria l' autorizzazione del procuratore della repubblica, la quale e' altresi' necessaria per procedere, durante l' accesso, a perquisizioni personali, o all' apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili. l' a. ritiene che il testo dell' art. 52 rappresenti un perfezionamento tecnico rispetto a quelle che erano le disposizioni in materia contenute nel testo disciplinante la soppressa imposta generale sull' entrata; la quale disciplina era causa di notevole incertezza soprattutto a cagione della scarsa univocita' dei termini impiegati. dopo avere esaminato varie opinioni al riguardo, l' a. illustra le proprie motivate conclusioni: e' innanzitutto da respingere la tesi secondo cui il termine accesso comprenderebbe anche quello di perquisizione e che, quindi, l' autorita' giudiziaria, autorizzando il primo, autorizzerebbe anche il secondo. l' autorizzazione viene data soltanto per il primo, il quale non compare fra quelli previsti dal codice di rito penale compiuti dal giudice. quindi, l' accesso previsto dalla legge sull' iva si deve qualificare come potesta' amministrativa; dal che consegue che ove l' autorita' giudiziaria sia richiesta di autorizzare una perquisizione, lo deve fare espressamente.
art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. penale - Univ. TO



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