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| IDG780900557 | |
| 78.09.00557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pezzinga attilio
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| accesso e perquisizione nella legge sull' i.v.a. (art. 52 del d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 633)
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| Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 1, pag. 7-10
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d538; d2315
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| l' a. analizza l' art. 52 della legge sulla imposta sul valore
aggiunto il quale attribuisce agli uffici iva il potere di disporre
l' accesso di impiegati dell' amministrazione finanziaria nei locali
destinati all' esercizio di attivita' commerciali; ove pero' questi
locali siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria l'
autorizzazione del procuratore della repubblica, la quale e' altresi'
necessaria per procedere, durante l' accesso, a perquisizioni
personali, o all' apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti e simili. l' a. ritiene che il testo dell' art. 52
rappresenti un perfezionamento tecnico rispetto a quelle che erano le
disposizioni in materia contenute nel testo disciplinante la
soppressa imposta generale sull' entrata; la quale disciplina era
causa di notevole incertezza soprattutto a cagione della scarsa
univocita' dei termini impiegati. dopo avere esaminato varie opinioni
al riguardo, l' a. illustra le proprie motivate conclusioni: e'
innanzitutto da respingere la tesi secondo cui il termine accesso
comprenderebbe anche quello di perquisizione e che, quindi, l'
autorita' giudiziaria, autorizzando il primo, autorizzerebbe anche il
secondo. l' autorizzazione viene data soltanto per il primo, il quale
non compare fra quelli previsti dal codice di rito penale compiuti
dal giudice. quindi, l' accesso previsto dalla legge sull' iva si
deve qualificare come potesta' amministrativa; dal che consegue che
ove l' autorita' giudiziaria sia richiesta di autorizzare una
perquisizione, lo deve fare espressamente.
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| art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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