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124075
IDG780900558
78.09.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
racheli stefano, pignatelli amos
armi improprie e legge 18 aprile 1975 n. 110: alcuni problemi
Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 1, pag. 11
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5206; d549
gli aa. tentano di risolvere alcuni intrigati problemi ermeneutici offerti dalla nuova legge n. 110 del 1975, derivanti innanzitutto dalla scarsa coordinazione reciproca dei testi normativi in tema di armi. il primo problema e' quello dei rapporti intercorrenti con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. secondo gli aa. il disposto dell' art. 40 legge n. 110 va inteso nel senso che tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi e di esplosivi costituiscono un unico sistema normativo nel quale le norme precedenti alla legge 110 continuano a spiegare i loro effetti tranne che nei casi di abrogazione esplicita. pertanto gli aa. ritengono che, al fine di identificare gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere di cui al secondo comma dell' art. 4 legge 110, bisogna fare ricorso all' art. 80 del regolamento di pubblica sicurezza il quale ne elenca espressamente alcuni. in ordine all' art. 4 comma 3 si pone il problema se la pena ivi contemplata si riferisca alle sole armi improprie; gli aa. ritengono che la norma modifichi in relazione ai soli strumenti di cui al precedente comma la pena in precedenza stabilita dall' art. 17 testo unico leggi di pubblica sicurezza. infine, si rileva l' improprieta' della dizione armi riferita alle aste di bandiere e simili, le quali rientrano nella categoria degli oggetti atti ad offendere che vengono contrapposti alle armi.
art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 80 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 l. 18 aprile 1975, n. 110
Ist. dir. penale - Univ. TO



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