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| IDG780900558 | |
| 78.09.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| racheli stefano, pignatelli amos
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| armi improprie e legge 18 aprile 1975 n. 110: alcuni problemi
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| Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 1, pag. 11
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5206; d549
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| gli aa. tentano di risolvere alcuni intrigati problemi ermeneutici
offerti dalla nuova legge n. 110 del 1975, derivanti innanzitutto
dalla scarsa coordinazione reciproca dei testi normativi in tema di
armi. il primo problema e' quello dei rapporti intercorrenti con il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. secondo gli aa. il disposto
dell' art. 40 legge n. 110 va inteso nel senso che tutte le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi e di
esplosivi costituiscono un unico sistema normativo nel quale le norme
precedenti alla legge 110 continuano a spiegare i loro effetti tranne
che nei casi di abrogazione esplicita. pertanto gli aa. ritengono
che, al fine di identificare gli strumenti da punta e da taglio atti
ad offendere di cui al secondo comma dell' art. 4 legge 110, bisogna
fare ricorso all' art. 80 del regolamento di pubblica sicurezza il
quale ne elenca espressamente alcuni. in ordine all' art. 4 comma 3
si pone il problema se la pena ivi contemplata si riferisca alle sole
armi improprie; gli aa. ritengono che la norma modifichi in relazione
ai soli strumenti di cui al precedente comma la pena in precedenza
stabilita dall' art. 17 testo unico leggi di pubblica sicurezza.
infine, si rileva l' improprieta' della dizione armi riferita alle
aste di bandiere e simili, le quali rientrano nella categoria degli
oggetti atti ad offendere che vengono contrapposti alle armi.
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| art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 80 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
l. 18 aprile 1975, n. 110
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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