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124079
IDG780900562
78.09.00562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giampietro pasquale
prime note sulla disciplina penale dello scarico in mare territoriale e libero, ai sensi dell' art. 11 della legge "merli"
Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 3, pag. 241-243
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
l' a. analizza la portata e l' interpretazione dell' art. 11 della legge merli, il quale introduce una nuova normativa degli scarichi. in questo articolo, a differenza di tutto il testo normativo dove si parla di scarico, si usa il termine "immissione"; secondo l' a., non e' legittimo tener distinto lo scarico come immissione qualificata dall' oggetto e dalla fonte, dalla immissione semplice, per riservare solo al primo l' attuale normativa sulle acque, in quanto non puo' attribuirsi al legislatore in sede di regolamentazione degli scarichi in mare, un rigore terminologico e concettuale tale da essere preso a presupposto per la delimitazione dell' ambito di operativita' della legge. in conclusione, scarico o immissione che sia, purche' abbia le caratteristiche di continuita', periodicita', eccetera e la provenienza prevista, resta assoggettato alla legge merli. l' a. inquadra sistematicamente anche le ipotesi contravvenzionali che possono scaturire dalla violazione della norma in esame: a) nuovi scarichi in mare territoriale o aperto per i quali non siano state chieste le prescritte autorizzazioni; b) violazione delle prescrizioni imposte per gli scarichi; c) mancato rispetto del procedimento amministrativo per il rilascio dell' autorizzazione ed effettuazione dello scarico ugualmente.
art. 11 l. 10 maggio 1976, n. 319
Ist. dir. penale - Univ. TO



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