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| IDG780900562 | |
| 78.09.00562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giampietro pasquale
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| prime note sulla disciplina penale dello scarico in mare territoriale
e libero, ai sensi dell' art. 11 della legge "merli"
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| Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 3, pag. 241-243
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d539
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| l' a. analizza la portata e l' interpretazione dell' art. 11 della
legge merli, il quale introduce una nuova normativa degli scarichi.
in questo articolo, a differenza di tutto il testo normativo dove si
parla di scarico, si usa il termine "immissione"; secondo l' a., non
e' legittimo tener distinto lo scarico come immissione qualificata
dall' oggetto e dalla fonte, dalla immissione semplice, per riservare
solo al primo l' attuale normativa sulle acque, in quanto non puo'
attribuirsi al legislatore in sede di regolamentazione degli scarichi
in mare, un rigore terminologico e concettuale tale da essere preso a
presupposto per la delimitazione dell' ambito di operativita' della
legge. in conclusione, scarico o immissione che sia, purche' abbia le
caratteristiche di continuita', periodicita', eccetera e la
provenienza prevista, resta assoggettato alla legge merli. l' a.
inquadra sistematicamente anche le ipotesi contravvenzionali che
possono scaturire dalla violazione della norma in esame: a) nuovi
scarichi in mare territoriale o aperto per i quali non siano state
chieste le prescritte autorizzazioni; b) violazione delle
prescrizioni imposte per gli scarichi; c) mancato rispetto del
procedimento amministrativo per il rilascio dell' autorizzazione ed
effettuazione dello scarico ugualmente.
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| art. 11 l. 10 maggio 1976, n. 319
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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