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124081
IDG780900564
78.09.00564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albamonte adalberto
la confisca penale nel reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali e le sanzioni amministrative
nota a cass. sez. vi pen. 19 novembre 1976, n. 12035
Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 3, pag. 291-292
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540; d545
l' a., nel commentare sfavorevolmente una decisione della corte di cassazione, affronta il problema della ammissibilita' dell' applicazione della confisca nei confronti delle opere che danneggiano o deturpino bellezze naturali. dopo avere premesso un breve esame delle posizioni della giurisprudenza in ordine ad analogo problema con riferimento alle opere edilizie eseguite in mancanza o in difformita' della licenza, ed avere rilevato come il problema specifico sia stato superato da apposita normativa che ha regolamentato ex novo le conseguenze amministrative di tali comportamenti, l' a. esprime le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione annotata nella quale la cassazione negava che la confisca possa essere disposta nei confronti delle opere che ledano bellezze naturali. ad avviso dell' a. la conclusione e' da respingersi, innanzitutto, perche' in queste ipotesi la pubblica amministrazione dispone ancora di una facolta' di scelta discrezionale in ordine alle conseguenze di tali comportamenti: infatti la pubblica amministrazione, ai sensi dell' art. 15 legge 29 giugno 1939 n. 1497, mentre e' vincolata all' applicazione della misura sanzionatoria, ha invece un margine di discrezionalita' in ordine alla scelta fra la demolizione ed il pagamento dell' indennita', da compiersi sulla base dell' interesse pubblico inerente alla protezione delle bellezze naturali assoggettate al regime del vincolo. in secondo luogo, si osserva, il potere sanzionatorio del giudice ordinario ha un ambito non conforme a quello della pubblica amministrazione; e cio' avviene poiche' l' interesse tutelato nella protezione delle bellezze naturali e' distinto da quello assunto dalla normativa penale, secondo l' apprezzamento del legislatore, il quale ha ritenuto riferire al giudice ordinario in sede penale la tutela di quella parte di ulteriore interesse generale che non poteva essere sufficientemente soddisfatto dall' intervento della pubblica amministrazione.
l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 6 agosto 1967, n. 765 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 734 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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