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| IDG780900564 | |
| 78.09.00564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| albamonte adalberto
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| la confisca penale nel reato di distruzione o deturpamento di
bellezze naturali e le sanzioni amministrative
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| nota a cass. sez. vi pen. 19 novembre 1976, n. 12035
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| Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 3, pag. 291-292
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d540; d545
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| l' a., nel commentare sfavorevolmente una decisione della corte di
cassazione, affronta il problema della ammissibilita' dell'
applicazione della confisca nei confronti delle opere che danneggiano
o deturpino bellezze naturali. dopo avere premesso un breve esame
delle posizioni della giurisprudenza in ordine ad analogo problema
con riferimento alle opere edilizie eseguite in mancanza o in
difformita' della licenza, ed avere rilevato come il problema
specifico sia stato superato da apposita normativa che ha
regolamentato ex novo le conseguenze amministrative di tali
comportamenti, l' a. esprime le ragioni del suo dissenso rispetto
alla decisione annotata nella quale la cassazione negava che la
confisca possa essere disposta nei confronti delle opere che ledano
bellezze naturali. ad avviso dell' a. la conclusione e' da
respingersi, innanzitutto, perche' in queste ipotesi la pubblica
amministrazione dispone ancora di una facolta' di scelta
discrezionale in ordine alle conseguenze di tali comportamenti:
infatti la pubblica amministrazione, ai sensi dell' art. 15 legge 29
giugno 1939 n. 1497, mentre e' vincolata all' applicazione della
misura sanzionatoria, ha invece un margine di discrezionalita' in
ordine alla scelta fra la demolizione ed il pagamento dell'
indennita', da compiersi sulla base dell' interesse pubblico inerente
alla protezione delle bellezze naturali assoggettate al regime del
vincolo. in secondo luogo, si osserva, il potere sanzionatorio del
giudice ordinario ha un ambito non conforme a quello della pubblica
amministrazione; e cio' avviene poiche' l' interesse tutelato nella
protezione delle bellezze naturali e' distinto da quello assunto
dalla normativa penale, secondo l' apprezzamento del legislatore, il
quale ha ritenuto riferire al giudice ordinario in sede penale la
tutela di quella parte di ulteriore interesse generale che non poteva
essere sufficientemente soddisfatto dall' intervento della pubblica
amministrazione.
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| l. 29 giugno 1939, n. 1497
l. 6 agosto 1967, n. 765
l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 734 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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