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| IDG780900565 | |
| 78.09.00565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| boscetto gabriele
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| considerazioni sul reato di esportazione non autorizzata di titoli di
credito
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| nota a trib. sanremo 11 gennaio 1977
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| Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 3, pag. 305-306
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d549
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| l' a., annotando una decisione di merito, coglie l' occasione per
fare il punto su alcune questioni sollevate dal decreto legge 4 marzo
1976 n. 31, questioni che sono state a lungo dibattute anche in sede
giurisprudenziale. la corte suprema si e' posta anzitutto il problema
se il secondo comma del decreto legge del 1956 -che costituisce l'
antecedente legislativo del decreto legge del 1976- contempli il
divieto di esportazione di titoli intesi come res, oppure se sia
necessaria, per configurare l' infrazione valutaria, l' idoneita'
degli stessi a trasferire all' estero i diritti in essi incorporati.
analizzando le finalita' perseguite dal decreto legge del 1956, la
corte arriva alla conclusione che la norma che contempla la
circolazione e l' esportazione dei titoli di credito non riguardi i
titoli come semplici res; dunque si giunge ad affermare che il
divieto di esportazione riguarda soltanto i titoli di credito
esistenti e cioe' rivestiti dei requisiti formali e sostanziali di
essi e non gia' quelle entita' che certamente non possono
considerarsi titoli di credito, quali per esempio i moduli per il
rilascio dei titoli. questa elaborazione giurisprudenziale e' stata
puntualmente recepita dal legislatore nella redazione del citato
decreto legge del 1976. secondo l' a. il reato di esportazione senza
autorizzazione di titoli di credito (esistenti) si concretizza quanto
il soggetto attivo abbia la coscienza e la volonta' di avere con se'
i titoli e questi siano, comunque, idonei a creare obbligazioni fra
residenti e non residenti, con conseguente pericolo di alterazione
dell' equilibrio della bilancia dei pagamenti.
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| d.l. 6 giugno 1956, n. 476
d.l. 4 marzo 1976, n. 31
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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