| l' a., prendendo spunto da una decisione del tribunale di roma,
svolge alcune considerazioni sul problema della formula di giuramento
per i testimoni ed i periti stabilita dal nostro ordinamento
processuale. nella decisione menzionata quel giudice di merito ha
escogitato, per aggirare la responsabilita' di un teste che aveva
rifiutato di prestare giuramento dichiarando la incompatibilita' del
giuramento con le proprie convinzioni religiose, il ricorso all' art.
384 codice penale, in quanto l' onore tutelato da questa norma
ricomprenderebbe anche il diritto di non trasgredire quei precetti la
cui violazione porterebbe una disistima da parte dei correligionari.
l' a. non concorda con questa soluzione interpretativa, ma ne
riconosce la opportunita', anche in considerazione del fatto che la
corte costituzionale, investita della questione, non ha affatto
sciolto il quesito propostole avendo ritenuto che la obbligatorieta'
del giuramento non comporta una lesione del diritto di liberta'
religiosa, in quanto il richiamo a dio non esprimerebbe un
riferimento al dio trascendente, ma ad una somma di valori ideali da
tutti riconoscibili. l' a. espone anche la soluzione legislativa
adottata in germania dove e' stata consentita una molteplicita' di
soluzioni, a seconda della posizione e delle convinzioni personali di
chi e' tenuto a prestare il giuramento. dopo avere fatto alcune brevi
considerazioni sul significato storico, sociologico e religioso del
giuramento, l' a. passa ad esaminare ed analizzare la posizione, nei
confronti del giuramento, di chi non voglia prestarlo, da un lato,
perche' aderente ad un credo religioso che non consente il giuramento
stesso e di chi, dall' altro, abbia delle riserve nei confronti della
formula in vigore solo per quanto attiene al riferimento a dio.
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