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124085
IDG780900568
78.09.00568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
speranza roberto
nuovi profili e riflessi del giudicato penale di proscioglimento
Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 4, pag. 371-372
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6012; d6013
l' a. analizza gli effetti che alcune sentenze costituzionali e precisamente n. 165 del 1975, n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, hanno prodotto sulla disciplina dei rapporti tra giudicato penale ed azione civile. con la prima di queste sentenze la corte costituzionale ha eliminato gli effetti preclusivi della sentenza di proscioglimento nei confronti del danneggiato e dei soggetti rimasti comunque estranei al giudizio penale. questo a prescindere sia che la assoluzione a seguito di giudizio riguardi la sussistenza del fatto o la sua commissione da parte dell' agente, sia che rifletta l' elemento soggettivo del reato nelle formule del "fatto non costituisce reato" e della insufficienza di prove sulla colpevolezza. inoltre e' stata riconosciuta al danneggiato costituito parte civile la possibilita' di impugnare detta sentenza esclusivamente per quanto di suo interesse. le altre 2 decisioni citate riguardano invece ipotesi in cui il giudice penale abbia emesso, a seguito di giudizio, sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa nel procedimento in cui il danneggiato si sia invece costituito parte civile. l' a. si domanda se l' obbligo di provvedere sull' azione civile -in presenza della parte civile- si sia trasferito in ogni caso al giudice penale, il quale avrebbe il potere-dovere in ogni caso di decidere anche l' azione civile sebbene abbia emesso una sentenza di proscioglimento. la questione assume una particolare rilevanza nel caso di adozione delle formule di assoluzione perche' il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove. secondo l' a., anche in considerazione del fatto che il giudice penale non deve specificare in dispositivo la formula per la quale assolve,si deve ritenere che la giurisdizione del giudice penale a provvedere sull' azione civile cessa nel momento in cui emette sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa salva la facolta', ora concessa, alla parte civile, di sottoporre, mediante impugnativa, al vaglio del giudice di legittimita' la decisione penale limitatamente al fine di veder rimossi quegli effetti negativi che si riflettono sull' azione civile, affinche' questa possa riprendere il suo corso senza preclusioni di sorta, fermi restanto gli effetti della statuizione alle questioni penali.
art. 23 c.p.p. art. 24 c.p.p. art. 25 c.p.p. art. 195 c.p.p. art. 489 c.p.p. art. 185 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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