| l' a. analizza gli effetti che alcune sentenze costituzionali e
precisamente n. 165 del 1975, n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, hanno
prodotto sulla disciplina dei rapporti tra giudicato penale ed azione
civile. con la prima di queste sentenze la corte costituzionale ha
eliminato gli effetti preclusivi della sentenza di proscioglimento
nei confronti del danneggiato e dei soggetti rimasti comunque
estranei al giudizio penale. questo a prescindere sia che la
assoluzione a seguito di giudizio riguardi la sussistenza del fatto o
la sua commissione da parte dell' agente, sia che rifletta l'
elemento soggettivo del reato nelle formule del "fatto non
costituisce reato" e della insufficienza di prove sulla colpevolezza.
inoltre e' stata riconosciuta al danneggiato costituito parte civile
la possibilita' di impugnare detta sentenza esclusivamente per quanto
di suo interesse. le altre 2 decisioni citate riguardano invece
ipotesi in cui il giudice penale abbia emesso, a seguito di giudizio,
sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa nel procedimento in
cui il danneggiato si sia invece costituito parte civile. l' a. si
domanda se l' obbligo di provvedere sull' azione civile -in presenza
della parte civile- si sia trasferito in ogni caso al giudice penale,
il quale avrebbe il potere-dovere in ogni caso di decidere anche l'
azione civile sebbene abbia emesso una sentenza di proscioglimento.
la questione assume una particolare rilevanza nel caso di adozione
delle formule di assoluzione perche' il fatto non costituisce reato o
per insufficienza di prove. secondo l' a., anche in considerazione
del fatto che il giudice penale non deve specificare in dispositivo
la formula per la quale assolve,si deve ritenere che la giurisdizione
del giudice penale a provvedere sull' azione civile cessa nel momento
in cui emette sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa salva
la facolta', ora concessa, alla parte civile, di sottoporre, mediante
impugnativa, al vaglio del giudice di legittimita' la decisione
penale limitatamente al fine di veder rimossi quegli effetti negativi
che si riflettono sull' azione civile, affinche' questa possa
riprendere il suo corso senza preclusioni di sorta, fermi restanto
gli effetti della statuizione alle questioni penali.
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