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| IDG780900570 | |
| 78.09.00570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti-spriano fernanda
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| risarcimento del danno come attenuante
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| nota a cass. sez. ii pen. 11 marzo 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 145-148
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50123
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| l' a., prendendo spunto da una decisione di legittimita' nella quale
si legge che nel caso di omicidio colposo per investimento
automobilistico, ricorre l' attenuante della riparazione del danno,
anche quando tale riparazione sia stata effettuata dalla compagnia di
assicurazione presso la quale l' imputato e' assicurato per la
responsabilita' civile e la riscossione materiale, senza alcuna
riserva, dell' intera somma depositata dalla compagnia, costituisce
atto univoco con effetti liberatori anche se e' avvenuta prima di una
pronuncia definitiva e senza quietanza, esamina con ampie
argomentazioni critiche, diverse questioni presentatesi in tema di
attenuante del risarcimento del danno. l' a. si sofferma sugli
aspetti della prova dell' avvenuto risarcimento e della spontaneita'
di esso; in ordine al primo punto afferma che sara' possibile
applicare l' attenuante quando il giudice si convinca dell' avvenuto
effettivo risarcimento, tenuto conto di ogni altro elemento, della
veridicita' dell' affermazione stessa. sul secondo punto osserva che
non e' necessario che il risarcimento sia spontaneo, ma e'
sufficiente che sia volontario, cioe' effetto di una libera
determinazione e non conseguenza inevitabile di fattori estranei alla
volonta' dell' autore del reato.
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| art. 62 n. 6 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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