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124087
IDG780900570
78.09.00570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti-spriano fernanda
risarcimento del danno come attenuante
nota a cass. sez. ii pen. 11 marzo 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 145-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50123
l' a., prendendo spunto da una decisione di legittimita' nella quale si legge che nel caso di omicidio colposo per investimento automobilistico, ricorre l' attenuante della riparazione del danno, anche quando tale riparazione sia stata effettuata dalla compagnia di assicurazione presso la quale l' imputato e' assicurato per la responsabilita' civile e la riscossione materiale, senza alcuna riserva, dell' intera somma depositata dalla compagnia, costituisce atto univoco con effetti liberatori anche se e' avvenuta prima di una pronuncia definitiva e senza quietanza, esamina con ampie argomentazioni critiche, diverse questioni presentatesi in tema di attenuante del risarcimento del danno. l' a. si sofferma sugli aspetti della prova dell' avvenuto risarcimento e della spontaneita' di esso; in ordine al primo punto afferma che sara' possibile applicare l' attenuante quando il giudice si convinca dell' avvenuto effettivo risarcimento, tenuto conto di ogni altro elemento, della veridicita' dell' affermazione stessa. sul secondo punto osserva che non e' necessario che il risarcimento sia spontaneo, ma e' sufficiente che sia volontario, cioe' effetto di una libera determinazione e non conseguenza inevitabile di fattori estranei alla volonta' dell' autore del reato.
art. 62 n. 6 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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