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124088
IDG780900571
78.09.00571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aimonetto maria gabriella
nota a cass. sez. iv pen. 17 dicembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 149-150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d606; d6061
l' a. commenta favorevolmente una sentenza di legittimita' in cui si legge che la proroga al giorno successivo del termine finale scadente in giorno festivo e' ammissibile limitatamente al termine perentorio o ordinatorio entro il quale, con o senza decadenza, deve compiersi un determinato atto, ma non anche rispetto al termine dilatorio, computabile a giorni liberi, entro il quale e' precluso l' esercizio di una determinata attivita' processuale, sicche' questa non puo' svolgersi prima della scadenza di quel termine. secondo l' a. la disposizione dell' art. 180 comma 3 codice di procedura penale sembra, infatti, dettata per i termini finali, perentori od ordinatori. per quanto attiene ai termini dilatori, rilevato che essi segnano periodi di preparazione o di attesa, si deve osservare che e' irrilevante il carattere festivo dell' ultimo giorno del termine a comparire, poiche' tale circostanza non influisce su quel periodo minimo di tempo libero che il legislatore ha inteso assegnare alle parti, per prepararsi congruamente al dibattito. l' a. sottolinea che ragionando in termini diversi si dovrebbe sostenere che non solo il carattere festivo dell' ultimo giorno a comparire importi una proroga del termine dilatorio, ma che qualsiasi giorno festivo intermedio non debba essere computato nel termine, il che appare eccessivo ed estraneo alla ratio del termine dilatorio.
art. 180 c.p.p. art. 517 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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