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| IDG780900571 | |
| 78.09.00571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| aimonetto maria gabriella
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| nota a cass. sez. iv pen. 17 dicembre 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 149-150
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d606; d6061
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| l' a. commenta favorevolmente una sentenza di legittimita' in cui si
legge che la proroga al giorno successivo del termine finale scadente
in giorno festivo e' ammissibile limitatamente al termine perentorio
o ordinatorio entro il quale, con o senza decadenza, deve compiersi
un determinato atto, ma non anche rispetto al termine dilatorio,
computabile a giorni liberi, entro il quale e' precluso l' esercizio
di una determinata attivita' processuale, sicche' questa non puo'
svolgersi prima della scadenza di quel termine. secondo l' a. la
disposizione dell' art. 180 comma 3 codice di procedura penale
sembra, infatti, dettata per i termini finali, perentori od
ordinatori. per quanto attiene ai termini dilatori, rilevato che essi
segnano periodi di preparazione o di attesa, si deve osservare che e'
irrilevante il carattere festivo dell' ultimo giorno del termine a
comparire, poiche' tale circostanza non influisce su quel periodo
minimo di tempo libero che il legislatore ha inteso assegnare alle
parti, per prepararsi congruamente al dibattito. l' a. sottolinea che
ragionando in termini diversi si dovrebbe sostenere che non solo il
carattere festivo dell' ultimo giorno a comparire importi una proroga
del termine dilatorio, ma che qualsiasi giorno festivo intermedio non
debba essere computato nel termine, il che appare eccessivo ed
estraneo alla ratio del termine dilatorio.
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| art. 180 c.p.p.
art. 517 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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