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124089
IDG780900572
78.09.00572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
nota a cass. sez. i pen. 22 novembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 151-153
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50124; d50126
l' a. commenta una decisione della corte suprema nella quale e' detto che il giudizio di comparazione tra le circostanze ha carattere di unitarieta', proprio perche' ispirato al concetto fondamentale che la pena da applicare in concreto, anziche' il risultato di successive operazioni aritmetiche di aumenti e di diminuzioni, sia la espressione di un giudizio complessivo e sintetico, globalmente espresso sulla personalita' del reo e la gravita' del fatto, onde il suo esito non dipende in modo meccanico ed automatico dal numero delle circostanze messe a confronto e dalla loro incidenza astratta positiva o negativa, quasi si trattasse di un' operazione algebrica. l' a., rilevato che il giudizio di comparazione fra aggravanti ed attenuanti, affidato al potere discrezionale del giudice, e' prescritto dalla legge per ottenere una valutazione complessiva, completa ed umana dell' episodio delittuoso che, senza rinnegare il principio della proporzione tra pena e reato, tenga conto della particolare personalita' del reo, considerata sotto ogni aspetto sintomatico, sottolinea come la decisione annotata si inserisca nel costante orientamento della corte di cassazione.
art. 69 c.p. art. 515 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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