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124090
IDG780900573
78.09.00573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
nota a cass. sez. ii pen. 29 ottobre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 153-154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5013; d51900
l' a. commenta positivamente una decisione in cui si legge che l' accordo preventivo, sotto forma di promessa di acquistare o smerciare le cose che altri andra' a rubare, realizza una compartecipazione psicologica nel delitto di furto, qualificabile come concorso ai sensi dell' art. 110 codice penale. l' a. rileva come la corte di cassazione, muovendo dall' esatto presupposto che la compartecipazione psichica possa esplicarsi sia sotto forma di eccitamento dell' autore materiale del reato, sia sotto forma di rafforzamento in esso della risoluzione criminosa, giunga alla esatta conclusione che, ai fini della responsabilita' concorsuale per istigazione, e' sufficiente la preventiva e preordinata promessa di aiuto e di assistenza da prestarsi all' autore materiale, anche soltanto per il collocamento della merce. l' a. richiama anche il concetto di istigazione, il quale include qualsiasi tipo di attivita' di induzione a tenere un determinato comportamento.
art. 110 c.p. art. 624 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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