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124091
IDG780900574
78.09.00574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
nota a cass. sez. ii pen. 14 maggio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 159-162
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50124; d50230
l' a. commenta favorevolmente una sentenza di legittimita' nella quale si afferma che il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti e' unico, implicando una valutazione integrale della personalita' dell' agente e dell' entita' complessiva del fatto. non deve, quindi, essere fatta una separata comparazione dell' aggravante della recidiva con le attenuanti e di eventuali altre aggravanti con le aggravanti stesse; ma con un unico giudizio di comparazione, deve essere stabilito se le varie aggravanti, tra cui la recidiva, debbono essere ritenute equivalenti alle attenuanti o su queste prevalenti, o viceversa. l' a., dopo avere ricordato che si tratta di un orientamento costante del supremo collegio, osserva come tale interpretazione acquisti, dopo la riforma dell' art. 69 codice penale, un significato particolare, in quanto il giudizio di equivalenza o di prevalenza e' stato esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, oltre che a quelle per cui la legge stabilisca una pena di specie diversa o determinata in maniera autonoma.
art. 69 c.p. art. 99 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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