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| IDG780900576 | |
| 78.09.00576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| annunziata michele
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| nota a trib. napoli 5 ottobre 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 171-172
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50161; d5186; d04017
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| l' a. commenta una sentenza di merito in tema di diritto di critica e
dei suoi limiti, nella quale si legge che il diritto di critica
giornalistica trova un limite particolare derivante dalla esigenza
della correttezza del linguaggio da usare in ogni libera
manifestazione di pensiero ed un limite generale imposto dalla
esigenza di rispettare la verita' e il diritto di ogni persona fisica
o giuridica alla propria reputazione e al proprio decoro. deve,
pertanto, ritenersi lecita quella critica che sia obiettiva e serena
e rispetti il diritto altrui, anche esso costituzionalmente
garantito, all' integrita' morale. in caso di critica ad un
personaggio pubblico - prosegue la decisione del tribunale di napoli
- un ulteriore limite e' costituito dalla dimensione pubblica del
personaggio, nel senso che la manifestazione del pensiero deve
incidere su quegli aspetti dell' attivita' del soggetto che siano
esposti al pubblico; se, per contro, la persona viene in rilievo
nella sua sfera individualistica, la lesione dell' onore e'
penalmente perseguibile. l' a., rilevato che la decisione si uniforma
alla costante giurisprudenza, sottolinea come il punto saliente di
questo pensiero sia da ricercare nella considerazione che ogni
diritto, benche' tutelato a livello costituzionale non e' mai senza
limiti. e questa considerazione non solo e' valida nei rapporti fra
individuo e autorita', ma lo e' ugualmente ove si ponga mente ai
rapporti che intercorrono fra i consociati a livello paritetico.
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| art. 21 cost.
art. 51 c.p.
art. 595 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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