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124093
IDG780900576
78.09.00576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
annunziata michele
nota a trib. napoli 5 ottobre 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 171-172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50161; d5186; d04017
l' a. commenta una sentenza di merito in tema di diritto di critica e dei suoi limiti, nella quale si legge che il diritto di critica giornalistica trova un limite particolare derivante dalla esigenza della correttezza del linguaggio da usare in ogni libera manifestazione di pensiero ed un limite generale imposto dalla esigenza di rispettare la verita' e il diritto di ogni persona fisica o giuridica alla propria reputazione e al proprio decoro. deve, pertanto, ritenersi lecita quella critica che sia obiettiva e serena e rispetti il diritto altrui, anche esso costituzionalmente garantito, all' integrita' morale. in caso di critica ad un personaggio pubblico - prosegue la decisione del tribunale di napoli - un ulteriore limite e' costituito dalla dimensione pubblica del personaggio, nel senso che la manifestazione del pensiero deve incidere su quegli aspetti dell' attivita' del soggetto che siano esposti al pubblico; se, per contro, la persona viene in rilievo nella sua sfera individualistica, la lesione dell' onore e' penalmente perseguibile. l' a., rilevato che la decisione si uniforma alla costante giurisprudenza, sottolinea come il punto saliente di questo pensiero sia da ricercare nella considerazione che ogni diritto, benche' tutelato a livello costituzionale non e' mai senza limiti. e questa considerazione non solo e' valida nei rapporti fra individuo e autorita', ma lo e' ugualmente ove si ponga mente ai rapporti che intercorrono fra i consociati a livello paritetico.
art. 21 cost. art. 51 c.p. art. 595 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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