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124106
IDG780900589
78.09.00589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vercellone paolo
minori di eta' e consultori familiari
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 4, pag. 1506-1514
d51710; d51712; d51843; d300002
l' a. si pone il problema, a seguito della istituzione dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, dei limiti che incontra, dal punto di vista giuridico, l' opera di divulgazione circa i problemi della sessualita' in genere e i metodi anticoncezionali in specie, nonche' quella di somministrazione dei mezzi necessari ad evitare il concepimento, in caso di minorenni. egli opera delle distinzioni in relazione all' eta', e, in merito alla possibile configurazione, in astratto, di reato da parte di chi gestisce i consultori, sostiene autonoma rilevanza e sufficienza del consenso di chi ha compiuto i 16 anni; presunzione di consenso dei genitori a che i minori di 16 anni, purche' abbiano compiuto almeno i 14, ricevano informazioni; divieto di esercizio di attivita' senza l' espresso consenso dell' esercente la potesta', sotto i 14 anni.
art. 529 c.p. art. 530 c.p. art. 573 c.p. l. 8 marzo 1975, n. 39 l. 29 luglio 1975, n. 405 l.r. pi 16 aprile 1976, n. 15
Ist. dir. penale - Univ. TO



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