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124116
IDG780900599
78.09.00599 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giampietro pasquale
nota a trib. verona 23 marzo 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 311-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5202; d539; d60220
l' a. annota criticamente una sentenza del tribunale di verona e sostiene che, mentre appare corretta l' individuazione dell' integrita' dell' ambiente naturale (acqua, suolo e sottosuolo) come bene giuridico tutelato dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, non altrettanto precipua e' la definizione data al concetto di "scarico". osserva che la previsione di cui all' art. 674 ultima parte codice penale, contempla delle ipotesi di inquinamento di tipo atmosferico che possono prescindere da una fonte di natura idrica, ovvero non considerarsi "connesse". accenna infine alla causa di non punibilita' prevista dall' art. 25 di detta legge.
art. 674 c.p. art. 45 c.p.p. art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319
Ist. dir. penale - Univ. TO



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