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| IDG780900614 | |
| 78.09.00614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dinacci ugo
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| inquinamento idrico e codice penale
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| comunicazione svolta in occasione della tavola rotonda del 23
febbraio 1977, organizzata dal cirsa sul tema "assicurazione e
responsabilita' per l' esercizio di attivita' pericolose con
particolare riguardo all' inquinamento"
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 7, pt. 1, pag. 219-223
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| d539
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| l' a. si occupa del problema della tutela delle acque. dopo aver
ricordato i principi costituzionali alla luce dei quali occorre
condurre l' opera di interpretazione e coordinamento della normativa
vigente, l' a. affronta la questione dell' inapplicabilita' di talune
norme del codice penale in materia di inquinamento idrico, quale
risulterebbe, a detta di alcuni, della legge 10 maggio 1976, n. 319
come modificata dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. in proposito
viene sostenuta l' inesattezza di tale opinione e, sulla base del
rilievo che i reati previsti dalla legge merli sono esclusivamente
formali, si afferma la configurabilita' del concorso di reati qualora
siano pregiudicati gli interessi protetti dal delitto di
danneggiamento (635 codice penale). dopo aver precisato che
continuano ad essere applicabili le disposizioni incriminatrici del
codice penale in materia di inquinamento idrico, l' a. si sofferma
sui problemi interpretativi che alcune di esse sollevano: artt. 438,
439, 440, 452, 674. particolare attenzione viene dedicata alla figura
del danneggiamento aggravato (art. 635 in relazione all' art. 625 n.
7 codice penale). l' indagine si conclude con alcune osservazioni di
natura processuale relative alla competenza territoriale per i reati
in questione.
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| art. 438 c.p.
art. 439 c.p.
art. 440 c.p.
art. 452 c.p.
art. 635 c.p.
l. 10 maggio 1976, n. 319
l. 8 ottobre 1976, n. 690
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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