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124131
IDG780900614
78.09.00614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dinacci ugo
inquinamento idrico e codice penale
comunicazione svolta in occasione della tavola rotonda del 23 febbraio 1977, organizzata dal cirsa sul tema "assicurazione e responsabilita' per l' esercizio di attivita' pericolose con particolare riguardo all' inquinamento"
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 7, pt. 1, pag. 219-223
d539
l' a. si occupa del problema della tutela delle acque. dopo aver ricordato i principi costituzionali alla luce dei quali occorre condurre l' opera di interpretazione e coordinamento della normativa vigente, l' a. affronta la questione dell' inapplicabilita' di talune norme del codice penale in materia di inquinamento idrico, quale risulterebbe, a detta di alcuni, della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificata dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. in proposito viene sostenuta l' inesattezza di tale opinione e, sulla base del rilievo che i reati previsti dalla legge merli sono esclusivamente formali, si afferma la configurabilita' del concorso di reati qualora siano pregiudicati gli interessi protetti dal delitto di danneggiamento (635 codice penale). dopo aver precisato che continuano ad essere applicabili le disposizioni incriminatrici del codice penale in materia di inquinamento idrico, l' a. si sofferma sui problemi interpretativi che alcune di esse sollevano: artt. 438, 439, 440, 452, 674. particolare attenzione viene dedicata alla figura del danneggiamento aggravato (art. 635 in relazione all' art. 625 n. 7 codice penale). l' indagine si conclude con alcune osservazioni di natura processuale relative alla competenza territoriale per i reati in questione.
art. 438 c.p. art. 439 c.p. art. 440 c.p. art. 452 c.p. art. 635 c.p. l. 10 maggio 1976, n. 319 l. 8 ottobre 1976, n. 690
Ist. dir. penale - Univ. TO



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