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124147
IDG780900630
78.09.00630 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spinelli francesco
sull' assicurazione automobilistica obbligatoria
nota a cass. sez. iii pen. 29 marzo 1976
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 269-272
d50108; d5350
l' a. esprime perplessita' sulla correttezza e completezza della motivazione sottesa alla decisione dell' annotata sentenza secondo cui l' errore del soggetto agente, di aver creduto che l' impresa con la quale aveva stipulato l' assicurazione per la responsabilita' civile obbligatoria fosse regolarmente autorizzata a farlo, esclude la punibilita' ai sensi dell' art. 47 codice penale. tale errore sarebbe infatti ascrivibile a colpa -e come tale nel caso de quo inescusabile- dal momento che il contraente, tenuto ex art. 10 decreto presidente della repubblica 13 febbraio 1959 n. 449 a stipulare il patto assicurativo con un' impresa autorizzata, deve ritenersi obbligato ad accertare nella controparte la sussistenza della capacita' di fornire la prestazione richiesta.
art. 47 c.p. art. 10 d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 art. 32 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. dir. penale - Univ. TO



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