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| IDG780900635 | |
| 78.09.00635 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazza leonardo
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| illeciti valutari e depenalizzazione delle contravvenzioni punibili
soltanto con l' ammenda
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 2, pag. 656-662
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d538
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| dopo aver affermato di non condividere le critiche rivolte, sotto il
profilo della costituzionalita', all' adozione dello strumento del
decreto legge per la previsione di fattispecie penali, l' a.
sottolinea come il microsistema penale delle infrazioni valutarie sia
invece criticabile per le contraddizioni e disarmonie che esso
manifesta. in tal senso vengono sottolineati i problemi, che nell'
indagine si cerca di superare, del coordinamento tra la normativa
sugli illeciti valutari e le recenti disposizioni sulla
depenalizzazione delle contravvenzioni punite solo con l' ammenda.
stabilito che le contravvenzioni contemplate nel primo e quarto comma
dell' art. 3 legge n. 31 del 1976 hanno perduto la loro natura
criminale per divenire illeciti amministrativi, l' a. accenna alle
difficolta' di individuare l' organo che dovra' procedere all'
irrogazione della sanzione amministrativa. viene denunciata l'
estrema discrezionalita' che fa capo al magistrato relativamente all'
individuazione degli illeciti di "particolare gravita'"; infatti,
tenendo conto dell' incidenza delle norme sulla depenalizzazione, per
quelle ipotesi permane la natura di fattispecie penali cosicche'
spetterebbe al giudice la scelta -si comprende di quale ampiezza- tra
sanzione penale e sanzione amministrativa. l' a. conclude formulando
le proprie perplessita' sulla indeterminatezza che la legge presenta
nell' individuazione delle condotte tipiche penalmente sanzionabili.
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| l. 24 dicembre 1975, n. 706
d.l. 4 marzo 1976, n. 31
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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