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124152
IDG780900635
78.09.00635 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
illeciti valutari e depenalizzazione delle contravvenzioni punibili soltanto con l' ammenda
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 2, pag. 656-662
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538
dopo aver affermato di non condividere le critiche rivolte, sotto il profilo della costituzionalita', all' adozione dello strumento del decreto legge per la previsione di fattispecie penali, l' a. sottolinea come il microsistema penale delle infrazioni valutarie sia invece criticabile per le contraddizioni e disarmonie che esso manifesta. in tal senso vengono sottolineati i problemi, che nell' indagine si cerca di superare, del coordinamento tra la normativa sugli illeciti valutari e le recenti disposizioni sulla depenalizzazione delle contravvenzioni punite solo con l' ammenda. stabilito che le contravvenzioni contemplate nel primo e quarto comma dell' art. 3 legge n. 31 del 1976 hanno perduto la loro natura criminale per divenire illeciti amministrativi, l' a. accenna alle difficolta' di individuare l' organo che dovra' procedere all' irrogazione della sanzione amministrativa. viene denunciata l' estrema discrezionalita' che fa capo al magistrato relativamente all' individuazione degli illeciti di "particolare gravita'"; infatti, tenendo conto dell' incidenza delle norme sulla depenalizzazione, per quelle ipotesi permane la natura di fattispecie penali cosicche' spetterebbe al giudice la scelta -si comprende di quale ampiezza- tra sanzione penale e sanzione amministrativa. l' a. conclude formulando le proprie perplessita' sulla indeterminatezza che la legge presenta nell' individuazione delle condotte tipiche penalmente sanzionabili.
l. 24 dicembre 1975, n. 706 d.l. 4 marzo 1976, n. 31
Ist. dir. penale - Univ. TO



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