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| IDG780900641 | |
| 78.09.00641 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| spizuoco renato
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| il potere di coazione del pubblico ufficiale e la rapina aggravata
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| Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 55-58
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50164; d51902
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| l' a., premesse generali considerazioni sul fondamento e sui
requisiti della coazione e della proporzionalita' dell' esimente di
cui all' art. 53 codice penale, esprime perplessita' sulla idoneita'
della formula -cosi' come ampliata dall' art. 14 legge 22 maggio 1975
n. 152- a costituire un valido strumento deterrente per le azioni dei
rapinatori. gli appunti mossi al testo dell' articolo citato sono 3.
in primo luogo si ritiene inopportuna la fissazione dell' estremo
temporale della consumazione del delitto poiche', in considerazione
delle modalita' spesso confuse che accompagnano la realizzazione del
fatto di rapina, riesce difficile stabilire se si e' in presenza
della fattispecie criminosa e quindi invocare la scriminante ex art.
53 codice penale: meglio sarebbe stato porre l' estremo della
flagranza cosi' come definita dall' art. 237 codice procedura penale.
altrettanto poco felice risulta la locuzione di rapina "a mano
armata" piu' restrittiva di quella commessa "con armi" di cui all'
art. 628 primo capoverso codice penale. infine dal momento che i
pubblici ufficiali indicati nell' art. 53 codice penale sono quelli
che fanno parte della forza pubblica, si viene a negare la
possibilita' del ricorso all' esimente de qua a tutti gli impiegati e
ai gestori delle casse pubbliche.
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| art. 53 c.p.
art. 14 l. 22 maggio 1975, n. 152
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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