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124161
IDG780900644
78.09.00644 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
niceforo raffaele
incompatibilita' ospedaliere: profili penali
Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 126-128
d51523; d51531; d51910
l' a. verifica le possibilita' di rilevanza penale del comportamento del dipendente ospedaliero il quale, inottemperando all' obbligo -ex art. 26 decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130- di notificare al presidente dell' ospedale le occupazioni estranee al servizio ospedaliero, si rende responsabile di false comunicazioni. esclusa la sussumibilita' di detto fatto nel delitto di truffa -per l' insussistenza della 'deminutio patrimonii in capo all' ente pubblico- ad uguale conclusione negativa si perviene per quanto concerne l' integrabilita' da parte della condotta richiamata dei reati di cui agli artt. 495 e 483 codice penale qualora le comunicazioni siano state recepite in atto pubblico redatto da un funzionario dell' ente. non e' configurabile il primo dei delitti perche' la falsita' in quanto attinente ad attivita' lavorative non concerne la identita', lo stato del dichiarante o altre qualifiche personali. ne' il secondo in quanto manca, nell' atto pubblico in cui e' raccolta la dichiarazione del dipendente, la speciale funzione probatoria della veridicita' della dichiarazione stessa.
l. 12 febbraio 1968, n. 132 art. 26 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130 art. 483 c.p. art. 495 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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