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| IDG780900645 | |
| 78.09.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| passacantando guglielmo
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| note critiche sulla nuova legge in materia di sostanze stupefacenti
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| Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 184-189
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| d544
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| l' a. affronta 2 tra i molteplici problemi interpretativi che si
pongono all' operatore del diritto nella lettura e nella applicazione
della legge 22 dicembre 1975 n. 685 in materia di sostanze
stupefacenti: quello relativo all' unicita' del concetto di
"modicita'" delle sostanze stupefacenti e quello concernente la
definizione della stessa nozione di "modicita'" ex artt. 72 e 80legge
citata. quanto al primo l' a., attraverso osservazioni
logico-sistematiche e considerazioni sulla linea di evoluzione
storico-legislativa subita dalla disciplina penale degli
stupefacenti, perviene alla conclusione positiva nel senso che
entrambi gli articoli richiamati assumono la formula "modiche
quantita'" nella medesima accezione. in ordine al secondo dei quesiti
proposti, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali
sviluppatisi sotto il vigore della legge n. 1041 del 1954 nonche'
della lettura combinata dei 2 articoli menzionati con l' art. 43,
emerge, secondo l' a., una nozione di "modicita'" sufficientemente
definita quantomeno nel criterio che la individua: "modiche"
sarebbero infatti quelle quantita' di sostanze stupefacenti che,
tenendo conto delle proprieta' tossiche delle stesse e della
personalita' fisioterapica del detentore, un consumatore puo'
mediamente assumere in un periodo di tempo eccedente di poco gli 8
giorni.
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| l. 22 ottobre 1954, n. 1041
art. 43 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 98 l. 22 dicembre 1975, n. 685
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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