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124162
IDG780900645
78.09.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
passacantando guglielmo
note critiche sulla nuova legge in materia di sostanze stupefacenti
Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 184-189
d544
l' a. affronta 2 tra i molteplici problemi interpretativi che si pongono all' operatore del diritto nella lettura e nella applicazione della legge 22 dicembre 1975 n. 685 in materia di sostanze stupefacenti: quello relativo all' unicita' del concetto di "modicita'" delle sostanze stupefacenti e quello concernente la definizione della stessa nozione di "modicita'" ex artt. 72 e 80legge citata. quanto al primo l' a., attraverso osservazioni logico-sistematiche e considerazioni sulla linea di evoluzione storico-legislativa subita dalla disciplina penale degli stupefacenti, perviene alla conclusione positiva nel senso che entrambi gli articoli richiamati assumono la formula "modiche quantita'" nella medesima accezione. in ordine al secondo dei quesiti proposti, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sotto il vigore della legge n. 1041 del 1954 nonche' della lettura combinata dei 2 articoli menzionati con l' art. 43, emerge, secondo l' a., una nozione di "modicita'" sufficientemente definita quantomeno nel criterio che la individua: "modiche" sarebbero infatti quelle quantita' di sostanze stupefacenti che, tenendo conto delle proprieta' tossiche delle stesse e della personalita' fisioterapica del detentore, un consumatore puo' mediamente assumere in un periodo di tempo eccedente di poco gli 8 giorni.
l. 22 ottobre 1954, n. 1041 art. 43 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 98 l. 22 dicembre 1975, n. 685
Ist. dir. penale - Univ. TO



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