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| IDG780900647 | |
| 78.09.00647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| albamonte adalberto
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| in margine ad un caso di reato impossibile
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| nota a trib. verona 12 maggio 1977
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| Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 235-238
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50109; d542
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| l' a., pur aderendo alle conclusioni della annotata sentenza -secondo
cui il detentore di un' arma giocattolo priva dell' attitudine ad
arrecare offesa alla persona va tenuto esente da responsabilita'
penale- ne critica i termini di diritto attraverso cui il giudice e'
pervenuto al proscioglimento dell' imputato. l' organo giudicante
infatti, rilevato che l' offensivita' dell' arma in questione non era
stata esclusa dalla apposita commissione ex art. 2 legge 18 aprile
1975 n. 110, ha direttamente proceduto alla valutazione de qua ed e'
pervenuto al giudizio negativo. secondo l' opinione dell' a. tale
accertamento e' inibito all' autorita' giudiziaria ordinaria in forza
dell' art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. e che pone al giudice
ordinario il divieto di assumere iniziative che comportino una
ingerenza nella attivita' della pubblica amministrazione. tuttavia,
pur sussistendo tale divieto, al disconoscimento della
responsabilita' penale in capo al detentore dell' arma innocua in
questione si sarebbe potuto agevolmente pervenire attraverso una
certa interpretazione dell' art. 49 codice penale secondo cui il
fatto ancorche' conforme alla norma incriminatrice ma inidoneo ad
offendere l' interesse protetto dalla stessa non e' suscettibile di
costituire alcuna responsabilita' penale.
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| art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e
art. 2 l. 18 aprile 1975, n. 110
art. 49 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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