Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124170
IDG780900653
78.09.00653 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grilli luigi
osservazioni sull' art. 410 c.p.p.
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 2, pt. 3, pag. 116-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6200
l' omissione dell' avviso al difensore integra una nullita' assoluta: si ricollega pertanto all' art. 185 codice procedura penale e non all' art. 422 codice procedura penale, da cui discende invece la "sanabilita'". problemi sorgono pero' qualora il difensore sia nominato di ufficio, o qualora lo stesso assista un imputato irreperibile od evaso. l' a. critica talune decisioni che adottano in proposito criteri restrittivi nel ravvisare la nullita'. altra ipotesi prospettata e' costituita dalla duplicita' dei difensori di fiducia per il medesimo imputato, con avviso ex art. 410 codice procedura penale, pervenuto solo ad un difensore. l' a. concorda con l' indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che non ravvisa in tal caso una nullita' assoluta. il punto da chiarire e' se ci si trovi di fronte ad una nullita' relativa od a una mera irregolarita'. alla seconda ipotesi accede la giurisprudenza prevalente, ma l' a. motiva il proprio contrario avviso. esistono dati normativi incontrovertibili. soprattutto in fatto di sanatoria, rileva l' art. 412 codice procedura penale, trattandosi infatti di atti predibattimentali. secondo l' a. la individuazione del legittimato ad eccepire la nullita' non presenta problemi rilevanti.
art. 170 c.p.p. art. 173 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 410 c.p.p. art. 412 c.p.p. art. 421 c.p.p. art. 422 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati