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124175
IDG780900658
78.09.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' avirro antonio
un nuovo modo d' interpretare l' ultimo capoverso dell' art. 192 c.p.p., anche in previsione del nuovo processo penale
nota a cass. sez. iii pen. 30 gennaio 1975
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 482-486
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d63023
la sentenza annotata ribadisce il costante orientamento della cassazione che richiede, per l' impugnazione, la partecipazione del difensore della fase del procedimento definito con la sentenza oggetto dell' impugnazione stessa. ma la sentenza merita l' attenzione per l' inconcepibile concezione che paventa della nozione di procedimento prevista nell' art. 192 codice procedura penale, della quale si palesa necessario il riesame. essa va infatti intesa in senso ben piu' lato. altro punto e' la precisazione della nozione di difensore implicata dalla norma. secondo parte della giurisprudenza sarebbe inammissibile l' impugnazione proposta da quel difensore che non partecipo' al dibattimento. altro indirizzo, condiviso dall' a., afferma che il difensore e' legittimato purche' abbia esercitato il suo ufficio nel grado del procedimento concluso col provvedimento impugnabile; l' a. ritiene che discenda conseguenziale il riconoscere la legittimazione anche al difensore che, assente nel grado in corso, partecipo' al precedente. conclusione aderente del resto alla nozione di procedimento dell' art. 192 codice di procedura penale.
art. 192 c.p.p. l. 5 dicembre 1969, n. 932
Ist. dir. penale - Univ. TO



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