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| IDG780900658 | |
| 78.09.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' avirro antonio
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| un nuovo modo d' interpretare l' ultimo capoverso dell' art. 192
c.p.p., anche in previsione del nuovo processo penale
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| nota a cass. sez. iii pen. 30 gennaio 1975
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 482-486
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d63023
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| la sentenza annotata ribadisce il costante orientamento della
cassazione che richiede, per l' impugnazione, la partecipazione del
difensore della fase del procedimento definito con la sentenza
oggetto dell' impugnazione stessa. ma la sentenza merita l'
attenzione per l' inconcepibile concezione che paventa della nozione
di procedimento prevista nell' art. 192 codice procedura penale,
della quale si palesa necessario il riesame. essa va infatti intesa
in senso ben piu' lato. altro punto e' la precisazione della nozione
di difensore implicata dalla norma. secondo parte della
giurisprudenza sarebbe inammissibile l' impugnazione proposta da quel
difensore che non partecipo' al dibattimento. altro indirizzo,
condiviso dall' a., afferma che il difensore e' legittimato purche'
abbia esercitato il suo ufficio nel grado del procedimento concluso
col provvedimento impugnabile; l' a. ritiene che discenda
conseguenziale il riconoscere la legittimazione anche al difensore
che, assente nel grado in corso, partecipo' al precedente.
conclusione aderente del resto alla nozione di procedimento dell'
art. 192 codice di procedura penale.
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| art. 192 c.p.p.
l. 5 dicembre 1969, n. 932
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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