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124177
IDG780900660
78.09.00660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giambruno silvana
decisioni di giudici militari e ricorso in cassazione per violazione di legge
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 536-543
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02322; d560; d63510; d6613
le ipotesi di ricorso in cassazione contro decisioni di giudici militari sono assai limitate. il punto essenziale e' stabilire la compatibilita' di tale sistema con l' art. 111 comma 2 costituzione. ad una prima analisi parrebbe decisamente incompatibile, vien subito infatti da dire che la costituzione ha tolto efficacia a tutte le norme limitatrici del ricorso in cassazione. una rigida coerenza imporrebbe l' abolizione del tribunale supremo militare, ma esso e' pur previsto dalla costituzione stessa. per contro si e' affermato il carattere programmatico e direttivo dell' art. 111 costituzione, tale norma avrebbe un "efficacia sospesa" in ordine al processo penale militare. in attesa del "riordinamento" previsto dalle disposizioni transitorie l' a. ritiene che addivenendo alle dovute distinzioni, sia possibile impugnare secondo l' art. 111 comma 2 costituzione, i numerosi provvedimenti penali militari espressamente non impugnabili. per la ammissibilita' del ricorso per violazione di legge essi possono essere affidati, per quanto concerne la scelta fra cassazione e tribunale supremo militare, alle parti sia pubbliche che private. trattasi di una soluzione interlocutoria utile almeno per quei provvedimenti sottratti persino al doppio grado di giurisdizione, nell' attesa del riordinamento da troppo ormai auspicato.
art. 111 comma 2 cost. art. 524 c.p.p. art. 528 c.p.p. art. 387 c.p.mil.p. art. 400 c.p.mil.p. art. 6 comma 2 disp. trans. cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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