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| IDG780900660 | |
| 78.09.00660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giambruno silvana
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| decisioni di giudici militari e ricorso in cassazione per violazione
di legge
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 536-543
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d02322; d560; d63510; d6613
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| le ipotesi di ricorso in cassazione contro decisioni di giudici
militari sono assai limitate. il punto essenziale e' stabilire la
compatibilita' di tale sistema con l' art. 111 comma 2 costituzione.
ad una prima analisi parrebbe decisamente incompatibile, vien subito
infatti da dire che la costituzione ha tolto efficacia a tutte le
norme limitatrici del ricorso in cassazione. una rigida coerenza
imporrebbe l' abolizione del tribunale supremo militare, ma esso e'
pur previsto dalla costituzione stessa. per contro si e' affermato il
carattere programmatico e direttivo dell' art. 111 costituzione, tale
norma avrebbe un "efficacia sospesa" in ordine al processo penale
militare. in attesa del "riordinamento" previsto dalle disposizioni
transitorie l' a. ritiene che addivenendo alle dovute distinzioni,
sia possibile impugnare secondo l' art. 111 comma 2 costituzione, i
numerosi provvedimenti penali militari espressamente non impugnabili.
per la ammissibilita' del ricorso per violazione di legge essi
possono essere affidati, per quanto concerne la scelta fra cassazione
e tribunale supremo militare, alle parti sia pubbliche che private.
trattasi di una soluzione interlocutoria utile almeno per quei
provvedimenti sottratti persino al doppio grado di giurisdizione,
nell' attesa del riordinamento da troppo ormai auspicato.
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| art. 111 comma 2 cost.
art. 524 c.p.p.
art. 528 c.p.p.
art. 387 c.p.mil.p.
art. 400 c.p.mil.p.
art. 6 comma 2 disp. trans. cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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