| l' a. muove dalla constatazione della enorme rilevanza ed entita' che
riveste l' abusivismo edilizio nel nostro paese. i pubblici poteri
non mostrano di saper o poter fronteggiare il fenomeno, un po' per
inerzia, un po' per l' ermetismo dei testi normativi. soprattutto
rileva che l' inerzia dei sindaci e delle amministrazioni riversa l'
ingente lavoro in materia completamente sui giudici. essi dispongono
del sequestro, e per mantenere la costruzione a disposizione delle
necessita' processuali, e per impedire che la stessa venga ultimata;
tale misura prevale, se in conflitto, con le misure eventualmente
disposte dal sindaco. altro provvedimento ben piu' efficace e' la
confisca, ma permangono gravi incertezze sulla sua applicabilita',
sicche' l' a. ritiene necessaria un' esplicita norma in materia. l'
a. si chiede inoltre se, in presenza di un trasferimento di licenza
edilizia, il nuovo proprietario debba richiedere la c.d. voltura al
comune, o possa continuare sic et simpliciter la costruzione. e'
evidente l' importanza della soluzione al quesito. se si opinasse per
la necessita', come ha fatto fino a poco tempo addietro la
giurisprudenza, ricadrebbero su tale soggetto pesanti sanzioni in
caso di inadempimento. tale indirizzo e' pero' mutato, ritenendo
infatti la cassazione che la licenza edilizia, un' autorizzazione, e'
rilasciata in riferimento al progetto e non al proprietario, il
prosecutore dell' opera non e' quindi costruttore abusivo. l' a.
concorda pienamente con tale risoluzione che reputa aderente e al
dato normativo e al buon senso, ed anche con l' affermazione della
corte, per cui la voltura e' atto dovuto, non discrezionale per l'
autorita' competente.
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