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124179
IDG780900662
78.09.00662 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
annunziata michele
la repressione degli abusi edilizi e voltura di licenza edilizia agli effetti penali. sequestro e confisca di costruzioni abusive
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 10, pt. 3, pag. 589-592
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6144; d5051; d540
l' a. muove dalla constatazione della enorme rilevanza ed entita' che riveste l' abusivismo edilizio nel nostro paese. i pubblici poteri non mostrano di saper o poter fronteggiare il fenomeno, un po' per inerzia, un po' per l' ermetismo dei testi normativi. soprattutto rileva che l' inerzia dei sindaci e delle amministrazioni riversa l' ingente lavoro in materia completamente sui giudici. essi dispongono del sequestro, e per mantenere la costruzione a disposizione delle necessita' processuali, e per impedire che la stessa venga ultimata; tale misura prevale, se in conflitto, con le misure eventualmente disposte dal sindaco. altro provvedimento ben piu' efficace e' la confisca, ma permangono gravi incertezze sulla sua applicabilita', sicche' l' a. ritiene necessaria un' esplicita norma in materia. l' a. si chiede inoltre se, in presenza di un trasferimento di licenza edilizia, il nuovo proprietario debba richiedere la c.d. voltura al comune, o possa continuare sic et simpliciter la costruzione. e' evidente l' importanza della soluzione al quesito. se si opinasse per la necessita', come ha fatto fino a poco tempo addietro la giurisprudenza, ricadrebbero su tale soggetto pesanti sanzioni in caso di inadempimento. tale indirizzo e' pero' mutato, ritenendo infatti la cassazione che la licenza edilizia, un' autorizzazione, e' rilasciata in riferimento al progetto e non al proprietario, il prosecutore dell' opera non e' quindi costruttore abusivo. l' a. concorda pienamente con tale risoluzione che reputa aderente e al dato normativo e al buon senso, ed anche con l' affermazione della corte, per cui la voltura e' atto dovuto, non discrezionale per l' autorita' competente.
art. 337 c.p.p. art. 240 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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