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Documento


124180
IDG780900663
78.09.00663 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
catelani giulio
segreto istruttorio e coordinamento degli uffici del pubblico ministero
relazione presentata al convegno sul tema "criminalita' organizzata e coordinamento degli uffici del p.m.", cervinia, 26-27 giugno 1977
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 3, pag. 636-642
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61016; d60300
l' a. ritine che un' indagine volta all' individuazione del segreto istruttorio, quale istituto giuridico, deve necessariamente soffermarsi in modo preliminare sul concetto stesso di segreto. rileva in proposito la difficolta' di tale operazione, di delineare il concetto generale per ridiscendere al particolare. ritiene che il segreto possa definirsi, pur imprecisamente, quale nozione correlata al fenomeno positivo "conoscenza", rispetto alla quale la nozione in parola si pone quale limite o negazione. sottolinea poi la necessita', nel ricercare la "ratio" di una norma che impone un certo obbligo di segretezza, d' individuare la ragione e la giustificazione della sua esistenza. propone una breve disamina delle varie posizioni assunte dalla dottrina nel porsi di fronte al fenomeno in esame per addivenire ad una definizione. respinge la sostenibilita' di una distinzione tra segreti "assoluti" (erga omnes) e "relativi", perche' quanto meno irrilevante giuridicamente. importante appare invece il delineare l' ambito massimo delle persone autorizzate a conoscere l' oggetto del segreto in una data ipotesi. per quanto concerne il segreto istruttorio esso va rispettato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e collaboratori; dai magistrati, anche appartenenti al pubblico ministero, dai cancellieri, dai periti, ecc., e comunque da chiunque concorra a compiere atti d' istruzione o assiste al compimento di essi. dall' art. 326 codice penale discende poi il criterio sostanziale. l' interesse tutelato in materia e' la fondamentale esigenza di impedire l' inquinamento delle prove, che puo' nascere dalla pubblicita' delle indagini. altra esigenza in contrasto e' quella del coordinamento tra uffici del pubblico ministero e in generale tra uffici istruttori. esigenza che deve dunque prevalere, attesa la ridotta incidenza, ipotizzabile, per la salvaguardia del materiale probatorio. insomma non solo tale interscambio non e' illegittimo, per quanto praticamente auspicabile.
art. 230 c.p.p. art. 307 c.p.p. art. 326 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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