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| IDG780900663 | |
| 78.09.00663 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| catelani giulio
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| segreto istruttorio e coordinamento degli uffici del pubblico
ministero
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| relazione presentata al convegno sul tema "criminalita' organizzata e
coordinamento degli uffici del p.m.", cervinia, 26-27 giugno 1977
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 3, pag. 636-642
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61016; d60300
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| l' a. ritine che un' indagine volta all' individuazione del segreto
istruttorio, quale istituto giuridico, deve necessariamente
soffermarsi in modo preliminare sul concetto stesso di segreto.
rileva in proposito la difficolta' di tale operazione, di delineare
il concetto generale per ridiscendere al particolare. ritiene che il
segreto possa definirsi, pur imprecisamente, quale nozione correlata
al fenomeno positivo "conoscenza", rispetto alla quale la nozione in
parola si pone quale limite o negazione. sottolinea poi la
necessita', nel ricercare la "ratio" di una norma che impone un certo
obbligo di segretezza, d' individuare la ragione e la giustificazione
della sua esistenza. propone una breve disamina delle varie posizioni
assunte dalla dottrina nel porsi di fronte al fenomeno in esame per
addivenire ad una definizione. respinge la sostenibilita' di una
distinzione tra segreti "assoluti" (erga omnes) e "relativi", perche'
quanto meno irrilevante giuridicamente. importante appare invece il
delineare l' ambito massimo delle persone autorizzate a conoscere l'
oggetto del segreto in una data ipotesi. per quanto concerne il
segreto istruttorio esso va rispettato dagli ufficiali e dagli agenti
di polizia giudiziaria e collaboratori; dai magistrati, anche
appartenenti al pubblico ministero, dai cancellieri, dai periti,
ecc., e comunque da chiunque concorra a compiere atti d' istruzione o
assiste al compimento di essi. dall' art. 326 codice penale discende
poi il criterio sostanziale. l' interesse tutelato in materia e' la
fondamentale esigenza di impedire l' inquinamento delle prove, che
puo' nascere dalla pubblicita' delle indagini. altra esigenza in
contrasto e' quella del coordinamento tra uffici del pubblico
ministero e in generale tra uffici istruttori. esigenza che deve
dunque prevalere, attesa la ridotta incidenza, ipotizzabile, per la
salvaguardia del materiale probatorio. insomma non solo tale
interscambio non e' illegittimo, per quanto praticamente auspicabile.
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| art. 230 c.p.p.
art. 307 c.p.p.
art. 326 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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