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| IDG780900664 | |
| 78.09.00664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| esposito vitaliano
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| l' obbligatorieta' dell' azione penale: un discorso aperto
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| Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 3, pag. 642-645
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| d6000; d60013
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| l' a. conduce l' analisi sul tema in una prospettiva comparatistica.
egli rileva che nella maggior parte degli ordinamenti attuali vige il
principio della opportunita' dell' azione penale e anche laddove e'
adottata in linea di principio l' obbligatorieta' dell' azione
penale, sussiste una rilevante serie di eccezioni improntate
piuttosto alla discrezionalita'. cio' risponde secondo l' a. all'
esigenza, in tali ordinamenti fortemente avvertita, d' un integrale
rispetto dei principi di liberta' ed eguaglianza ed inoltre gli pare
piu' rispondente ad una figura del pubblico ministero contrapposta ad
una tradizione inquisitoria. ne conseguirebbe un sistema piu'
agevolmente aderente al mutare delle situazioni socio-politiche. l'
ordinamento giuridico italiano, e a livello costituzionale e di
normativa ordinaria, e' improntato alla piu' rigida e stretta
obbligatorieta' dell' azione penale, in coerenza alla posizione
assegnata al pubblico ministero, quale organo assolutamente
indipendente e dall' esecutivo e in generale da ogni altro potere, al
contrario di quanto avviene negli altri ordinamenti in cui tale
figura si pone quale rappresentante del potere esecutivo. l' unica
via per adeguare il nostro ordinamento e' quella di fruire
maggiormente dell' unica mitigazione al principio dell'
obbligatorieta', consistente nelle figure della querela, istanza e
richiesta. ma a monte si tratta di rimuovere i fondamenti stessi
dell' ordinamento, ponendo in posizione subordinata agli strumenti
civilistici e amministrativi, la sfera di tutela penalistica,
graduando piu' elasticamente e realisticamente gli strumenti di
intervento dello stato. tutto cio' presuppone pero' una funzionalita'
e correttezza nella pubblica amministrazione, una sua maggiore
autonomia dal potere politico, caratteri certamente non riscontrabili
nel nostro sistema.
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| art. 1 c.p.
art. 378 comma 3 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. f
art. 1 r.d. 19 settembre 1921, n. 1688
art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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