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124181
IDG780900664
78.09.00664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
esposito vitaliano
l' obbligatorieta' dell' azione penale: un discorso aperto
Giust. pen., an. 82 (1977), fasc. 11, pt. 3, pag. 642-645
d6000; d60013
l' a. conduce l' analisi sul tema in una prospettiva comparatistica. egli rileva che nella maggior parte degli ordinamenti attuali vige il principio della opportunita' dell' azione penale e anche laddove e' adottata in linea di principio l' obbligatorieta' dell' azione penale, sussiste una rilevante serie di eccezioni improntate piuttosto alla discrezionalita'. cio' risponde secondo l' a. all' esigenza, in tali ordinamenti fortemente avvertita, d' un integrale rispetto dei principi di liberta' ed eguaglianza ed inoltre gli pare piu' rispondente ad una figura del pubblico ministero contrapposta ad una tradizione inquisitoria. ne conseguirebbe un sistema piu' agevolmente aderente al mutare delle situazioni socio-politiche. l' ordinamento giuridico italiano, e a livello costituzionale e di normativa ordinaria, e' improntato alla piu' rigida e stretta obbligatorieta' dell' azione penale, in coerenza alla posizione assegnata al pubblico ministero, quale organo assolutamente indipendente e dall' esecutivo e in generale da ogni altro potere, al contrario di quanto avviene negli altri ordinamenti in cui tale figura si pone quale rappresentante del potere esecutivo. l' unica via per adeguare il nostro ordinamento e' quella di fruire maggiormente dell' unica mitigazione al principio dell' obbligatorieta', consistente nelle figure della querela, istanza e richiesta. ma a monte si tratta di rimuovere i fondamenti stessi dell' ordinamento, ponendo in posizione subordinata agli strumenti civilistici e amministrativi, la sfera di tutela penalistica, graduando piu' elasticamente e realisticamente gli strumenti di intervento dello stato. tutto cio' presuppone pero' una funzionalita' e correttezza nella pubblica amministrazione, una sua maggiore autonomia dal potere politico, caratteri certamente non riscontrabili nel nostro sistema.
art. 1 c.p. art. 378 comma 3 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. f art. 1 r.d. 19 settembre 1921, n. 1688 art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520
Ist. dir. penale - Univ. TO



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