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| IDG781000334 | |
| 78.10.00334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ivaldi aldo
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| il regime tributario della "divisione" di masse plurime
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| nota a cass. sez. i 14 gennaio 1977 n. 168
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| Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 7-12
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23103; d30290
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| circa il problema della tassabilita' con imposta di registro graduale
o proporzionale di un atto di divisione di beni appartenenti ad una
pluralita' di comunioni l' a. ricorda che sotto la previgente legge
di registro la giurisprudenza e la dottrina elaborarono una teoria
secondo cui la divisione deve essere attuata rispettando le quote di
ciascuno in ogni singola comunione, perche' in caso contrario si
avrebbero effetti traslativi soggetti ad imposta proporzionale e non
graduale. in particolare a livello dottrinale e giurisprudenziale
sono stati dibattuti i 2 problemi relativi all' ammissibilita'
concettuale e giuridica di una pluralita' di comunioni tra gli stessi
soggetti (riconosciuta, pur nei contrasti circa la concreta
individuazione dell' unicita' o pluralita' delle comunioni) ed alla
necessita' o meno di procedere alla divisione di ogni singola
comunione per l' applicazione dell' imposta graduale. al riguardo la
cassazione ha ritenuto che nella divisione simultanea di una
pluralita' di comunioni le assegnazioni effettuate con beni dell' una
e dell' altra massa debbano considerarsi non dichiarative, ma
traslative ove la porzione di beni assegnata a ciascun condividente
su ciascuna massa non corrisponda alla quota che gli spetta su di
essa, derivandone l' applicazione dell' imposta proporzionale. la
dottrina ha esaminato se anche nel caso di pluralita' di comunioni
non si potesse attribuire ai condividenti beni dell' una o dell'
altra massa senza perdere il beneficio dell' imposta graduale. l' a.
rileva che con la riforma tributaria e' stata accolta la soluzione
secondo cui le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di
morte sono considerate una sola comunione: soluzione intesa ad
evitare facili frodi, ma in contrasto con la dottrina civilistica.
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| art. 48 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 32 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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