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| IDG781000338 | |
| 78.10.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| padova maria luisa
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| finanza e fallimento: un problema procedurale
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| nota a cass. sez. i 14 febbraio 1977 n. 646
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| Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-45
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| d31331; d31350; d23020; d23060; d23070
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| esaminando i punti salienti della sentenza commentata, l' a. osserva
che l' asserita inammissibilita' dell' azione proposta in sede
ordinaria dalla finanza in materia di tassazione delle plusvalenze
realizzate nel fallimento presuppone l' accoglimento della tesi
secondo cui dette plusvalenze sono comprese tra gli elementi
costitutivi del reddito d' impresa. il maggior valore acquistato da
alcuni elementi costitutivi del patrimonio del soggetto passivo nel
corso della procedura fallimentare rende il fisco creditore verso la
massa fallimentare, con diritto, al pari di ogni altro creditore
concorsuale, a far valere la sua pretesa nei modi specifici previsti
dalla legge fallimentare. condividendo l' opinione giurisprudenziale,
l' a. esclude che la dichiarazione di inammissibilita' della domanda
proposta dalla finanza in sede ordinaria possa considerarsi
dichiarazione di incompetenza del giudice adito, in quanto la
circostanza che una singola sezione del tribunale sia costituita per
i procedimenti fallimentari costituisce un fatto puramente interno,
di carattere organizzativo, legato all' esclusivita' del
procedimento, ma la qualifica di "fallimentare" attribuita al
tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento spetta
ad esso come tale e non alla singola sezione.
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| art. 93 l. fall.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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