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124200
IDG781000338
78.10.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padova maria luisa
finanza e fallimento: un problema procedurale
nota a cass. sez. i 14 febbraio 1977 n. 646
Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-45
d31331; d31350; d23020; d23060; d23070
esaminando i punti salienti della sentenza commentata, l' a. osserva che l' asserita inammissibilita' dell' azione proposta in sede ordinaria dalla finanza in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate nel fallimento presuppone l' accoglimento della tesi secondo cui dette plusvalenze sono comprese tra gli elementi costitutivi del reddito d' impresa. il maggior valore acquistato da alcuni elementi costitutivi del patrimonio del soggetto passivo nel corso della procedura fallimentare rende il fisco creditore verso la massa fallimentare, con diritto, al pari di ogni altro creditore concorsuale, a far valere la sua pretesa nei modi specifici previsti dalla legge fallimentare. condividendo l' opinione giurisprudenziale, l' a. esclude che la dichiarazione di inammissibilita' della domanda proposta dalla finanza in sede ordinaria possa considerarsi dichiarazione di incompetenza del giudice adito, in quanto la circostanza che una singola sezione del tribunale sia costituita per i procedimenti fallimentari costituisce un fatto puramente interno, di carattere organizzativo, legato all' esclusivita' del procedimento, ma la qualifica di "fallimentare" attribuita al tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento spetta ad esso come tale e non alla singola sezione.
art. 93 l. fall.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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