| 124219 | |
| IDG781000360 | |
| 78.10.00360 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| schiavon francesco
| |
| svalutazione degli effetti ceduti: indicazione della prassi ed
istruzioni ministeriali
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 8 (30 aprile), pag. 517-523
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d23063; d23073
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. riferisce circa le precisazioni, ritenute convincenti,
contenute in una pronuncia del ministero delle finanze in tema di
svalutazione degli effetti ceduti. secondo tale risoluzione
ministeriale possono essere computati ai fini della formazione del
fondo rischi di cui all' art. 66 del decreto sull' irpef anche i
crediti cambiari, purche' risultanti in bilancio, relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi, anche se i relativi titoli siano
stati oggetto di sconto bancario. per gli effetti bancari scontati le
banche possono computare l' importo delle cambiali scontate ai fini
dei propri accantonamenti a fondo rischi, salvo il caso in cui lo
sconto venga dato ad utilizzazione di fidi od aperture di credito e
duplichi con gli stessi per la parte in cui questi sono di per se'
ammessi al computo per gli stessi fini di cui al citato art. 66. la
pronuncia ministeriale in questione ha infine precisato l' esclusione
della computabilita' nella formazione del fondo rischi dei crediti
vantati per finanziamenti a societa' controllate o collegate,
rilevando peraltro che per le societa' che hanno per oggetto
specifico (anche se non esclusivo) l' assunzione di partecipazioni in
societa' od enti i redditi che ne derivano costituiscono ricavi quali
corrispettivi di prestazioni di servizi. pertanto i crediti per
finanziamenti fatti da soggetti che hanno per oggetto specifico l'
assunzione di partecipazioni in societa' od enti, sempreche' vantati
verso societa' controllate o collegate, sono ammessi nel computo del
fondo rischi ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 66.
condizione necessaria ai fini della costituzione del fondo rischi e'
comunque che i crediti vantati figurino in bilancio.
| |
| art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
d.p.r. 23 dicembre 1975, n. 683
ris. min. finanze 12 marzo 1976, n. 9/197-76
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |