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124223
IDG781000364
78.10.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a comm. centr. sez. xiii 17 giugno 1977 n. 1431
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 9 (15 maggio), pag. 611
d23156; d23154
condividendo la tesi giurisprudenziale secondo cui condizioni di applicabilita' della sanzione di cui al comma 1 dell' art. 43 del decreto sull' iva sono l' omissione della dichiarazione e l' omissione del versamento, l' a. osserva che effettivamente la norma non solo menziona l' omessa presentazione della dichiarazione, ma contiene il rinvio all' art. 27 che prevede l' obbligo di pagare il tributo contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione. rileva inoltre che lo scopo di sanzionare non la formale inosservanza od il ritardo della dichiarazione ma la sostanziale evasione risulta evidente dalla circostanza che la pena pecuniaria non e' comminata nella misura fissa propria delle inadempienze di carattere formale, ma in proporzione all' imposta non versata, cioe' al tributo evaso. ricorda che con l' abolizione dell' obbligo delle dichiarazioni periodiche e' stata introdotta una sanzione autonoma per le inadempienze relative al solo pagamento dell' imposta.
art. 43 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 27 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 7 d.l. 23 dicembre 1976, n. 852
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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