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124224
IDG781000365
78.10.00365 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 10 novembre 1976 n. 4124
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 9 (15 maggio), pag. 612-613
d2120; d2122
l' a. ricorda il principio per cui il rapporto giuridico d' imposta sorge quando un soggetto viene a trovarsi con l' oggetto materiale dell' imposta nella relazione di fatto o giuridica prevista dalla legge come presupposto del tributo; l' obbligazione tributaria, se e' completa nei suoi elementi, sorge validamente anche se per la sua concreta realizzazione sono indicati dalla legge successivi atti attribuiti alla competenza della pubblica amministrazione. osserva che, con specifica applicazione di tale principio, correttamente la cassazione ha ritenuto che la norma relativa all' applicazione di un diritto speciale dovuto dai concessionari di autostrade, secondo i modi e termini per la presentazione della denuncia dell' ammontare lordo dei proventi dei pedaggi e per il versamento del tributo, da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze, sia operante indipendentemente dall' emanazione del decreto.
art. 29 d.l. 27 agosto 1970, n. 621
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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