| 124229 | |
| IDG781000370 | |
| 78.10.00370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| redazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i 4 agosto 1977 n. 3474
| |
| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 5, pag. 385-386
| |
| | |
| d2175; d21721; d21719
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ritiene che la tesi sostenuta dalla cassazione secondo cui la
pendenza di un ricorso tardivo non e' di ostacolo alla definitivita'
della decisione impugnata sia tuttora valida ed applicabile all'
impugnazione davanti alla corte d' appello. ricorda che secondo la
vigente disciplina del contenzioso tributario decorso inutilmente per
tutte le parti il termine di 60 giorni dalla notificazione o
comunicazione del dispositivo della decisione della commissione di ii
grado per il ricorso alla commissione centrale, comincia a decorrere
il termine di 90 giorni per l' impugnazione davanti alla corte d'
appello. secondo l' a. nel caso di proposizione tardiva del ricorso
alla commissione tributaria centrale l' impugnazione davanti alla
corte d' appello puo' essere proposta purche' non siano trascorsi nel
frattempo i 90 giorni dall' ultimo giorno utile per la proposizione
di ricorso tempestivo. tale tesi trova giustificazione nella
circostanza che l' attestazione da parte della segreteria della
commissione che ha emesso la decisione impugnata circa l' avvenuta
decorrenza del termine deve essere rilasciata anche quando sia stato
presentato ricorso tardivo.
| |
| art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |