Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124229
IDG781000370
78.10.00370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 4 agosto 1977 n. 3474
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 5, pag. 385-386
d2175; d21721; d21719
l' a. ritiene che la tesi sostenuta dalla cassazione secondo cui la pendenza di un ricorso tardivo non e' di ostacolo alla definitivita' della decisione impugnata sia tuttora valida ed applicabile all' impugnazione davanti alla corte d' appello. ricorda che secondo la vigente disciplina del contenzioso tributario decorso inutilmente per tutte le parti il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione del dispositivo della decisione della commissione di ii grado per il ricorso alla commissione centrale, comincia a decorrere il termine di 90 giorni per l' impugnazione davanti alla corte d' appello. secondo l' a. nel caso di proposizione tardiva del ricorso alla commissione tributaria centrale l' impugnazione davanti alla corte d' appello puo' essere proposta purche' non siano trascorsi nel frattempo i 90 giorni dall' ultimo giorno utile per la proposizione di ricorso tempestivo. tale tesi trova giustificazione nella circostanza che l' attestazione da parte della segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata circa l' avvenuta decorrenza del termine deve essere rilasciata anche quando sia stato presentato ricorso tardivo.
art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati