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Documento


124359
IDG780600320
78.06.00320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alianello renato
intervento alla tavola rotonda su "aspetti applicativi e tecnici delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (legge 11 agosto 1973, n. 533)", milano, 15 dicembre 197
Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 51-56
d4193; d761; d4157; d42114
pratico
formale
se si vuole garantire un corretto contraddittorio nelle cause previdenziali, la nomina del consulente tecnico di ufficio e, soprattutto, la formulazione del quesito peritale non dovrebbero avvenire che dopo la costituzione del convenuto o almeno dopo decorso il termine relativo. quanto poi alla nomina del consulente tecnico in grado di appello, questa sara' quasi sempre necessaria, soprattutto quando la situazione di invalidita', ad esempio, si sia verificata nelle more dell' impugnazione.
l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 420 c.p.c. art. 441 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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