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Documento


124360
IDG780600321
78.06.00321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gulotta mario
intervento alla tavola rotonda su "aspetti applicativi e tecnici delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (legge 11 agosto 1973, n. 533)", milano, 15 dicembre 197
Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 48-51
d4193; d761; d4157
pratico
formale
anche se il consulente tecnico di ufficio, nelle cause previdenziali, puo' essere nominato col decreto di fissazione dell' udienza di discussione, si deve ritenere che, per rispetto del principio del contraddittorio, l' esame degli atti del giudizio non puo' essere permesso al consulente se non dopo trascorso il termine per la costituzione del convenuto. inoltre, con lo spostamento della competenza territoriale in materia di infortuni, spesso l' istituto resistente si puo' trovare in difficolta' nel rispetto dei termini di costituzione, essendo la documentazione amministrativa in giacenza presso la sede dell' ufficio competente, in ipotesi distante dal luogo di residenza dell' attore.
l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 420 c.p.c. art. 461 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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